Art. 9. 
                          Intesa di filiera 
  1. L'intesa di filiera ha lo scopo di  favorire  l'integrazione  di
filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli  e  agroalimentari,
tenendo conto  degli  interessi  della  filiera  e  dei  consumatori.
L'intesa puo' definire: 
    a) azioni per migliorare la conoscenza  e  la  trasparenza  della
produzione e del mercato; 
    b) azioni  per  un  migliore  coordinamento  dell'immissione  dei
prodotti sul mercato; 
    c) modelli contrattuali compatibili con la normativa  comunitaria
da  utilizzare  nella  stipula   dei   contratti   di   coltivazione,
allevamento e fornitura; 
    d) modalita' di valorizzazione e tutela  delle  denominazioni  di
origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita'; 
    e) criteri per la valorizzazione del legame delle  produzioni  al
territorio di provenienza; 
    f)  azioni  al  fine  perseguire  condizioni  di   equilibrio   e
stabilita'  del  mercato  attraverso  informazioni  e  ricerche   per
l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze
dei consumatori; 
    g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. 
  2.  L'intesa  di  filiera  e'  stipulata  nell'ambito  del   Tavolo
agroalimentare, di cui all'articolo 20  del  decreto  legislativo  18
maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a
livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione,
del  commercio  e  della  distribuzione  dei  prodotti   agricoli   e
agroalimentari, presenti  o  rappresentati  nel  Consiglio  nazionale
dell'economia e  del  lavoro.  A  tale  fine,  i  predetti  organismi
indicano la rappresentanza di filiera  a  livello  nazionale  per  il
settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, da adottarsi entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'  per  la
stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e  di
funzionamento dei tavoli di filiera. 
  3.   Le   intese   possono,   inoltre,   essere   stipulate   dalle
Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi  all'articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 
  4. Le intese non possono comportare restrizioni  della  concorrenza
ad  eccezione  di  quelli  che  risultino   da   una   programmazione
previsionale e coordinata della produzione in funzione degli  sbocchi
di mercato o da un programma  di  miglioramento  della  qualita'  che
abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. 
  5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche  agricole
e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che  ne
verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e  nazionale.
Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto  del  Ministro
delle politiche agricole e forestali. 
 
          Note all'art. 9:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  20  del  decreto
          legislativo   18 maggio   2001,   n.  228  (Orientamento  e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57):
              «Art.  20  (Istituti  della  concertazione). - 1. Nella
          definizione  delle  politiche  agroalimentari il Governo si
          avvale   del  Tavolo  agroalimentare  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
          cadenza   almeno   trimestrale.  Al  Tavolo  agroalimentare
          partecipa  una  delegazione  del  Consiglio  nazionale  dei
          consumatori  e  degli  utenti di cui all'art. 4 della legge
          30 luglio  1998,  n.  281,  composta  di tre rappresentanti
          designati dal Consiglio medesimo.
              2.   Le   modalita'   delle   ulteriori   attivita'  di
          concertazione  presso il Ministero delle politiche agricole
          e forestali sono definite con decreto del Ministro.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  30 aprile  1998,  n.  173, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  12  (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai
          fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
          "Organizzazione     interprofessionale"     un'associazione
          costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
          civile  e  riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:
                a) raggruppi      organizzazioni     nazionali     di
          rappresentanza  delle  attivita' economiche connesse con la
          produzione,  il  commercio e la trasformazione dei prodotti
          agricoli;
                b) sia  costituito  per  iniziativa di tutte o di una
          parte   delle   organizzazioni   o   associazioni   che  la
          compongono;
                c) svolga  alcune  delle  attivita' seguenti, tenendo
          conto degli interessi dei consumatori:
                  1)  migliorare la conoscenza e la trasparenza della
          produzione e del mercato;
                  2)   contribuire   ad   un  migliore  coordinamento
          dell'immissione sul mercato;
                  3)  elaborare  contratti  tipo  compatibili  con la
          normativa comunitaria;
                  4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
                  5)  ricercare  metodi  atti a limitare l'impiego di
          prodotti  fitosanitari e di altri fattori di produzione e a
          garantire  la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia
          dei suoli e delle acque;
                  6)   mettere   a   punto  metodi  e  strumenti  per
          migliorare la qualita' dei prodotti;
                  7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e
          le  denominazioni  d'origine,  i  marchi  di  qualita' e le
          indicazioni geografiche;
                  8)  promuovere  la  produzione  integrata  o  altri
          metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
                  9)  definire,  per  quanto  riguarda  le  normative
          tecniche     relative     alla     produzione     e    alla
          commercializzazione,  regole  piu'  restrittive  di  quelle
          previste  dalle  normative  comunitaria  e  nazionale per i
          prodotti agricoli e trasformati.
              1-bis.     Possono     costituire     un'Organizzazione
          interprofessionale      gli      organismi     maggiormente
          rappresentativi  a  livello  nazionale  nei  settori  della
          produzione,  della  trasformazione,  del  commercio e della
          distribuzione  dei prodotti agricoli e agroalimentari. Sono
          considerati   rappresentativi   a   livello  nazionale  gli
          organismi  che  sono presenti o rappresentati nel Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro.
              1-ter.   Il   Ministero   delle  politiche  agricole  e
          forestali  svolge  i compiti di riconoscimento, controllo e
          vigilanza   delle  Organizzazioni  interprofessionali.  Con
          decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per:
                a) il    riconoscimento    ed   i   controlli   delle
          organizzazioni interprofessionali;
                b) la nomina degli amministratori;
                c) la  definizione  delle  condizioni  per  estendere
          anche  alle  imprese  non  aderenti  le regole approvate ai
          sensi     del    comma 2,    sempreche'    l'organizzazione
          interprofessionale  dimostri  di rappresentare almeno il 66
          per  cento della produzione o della commercializzazione sul
          territorio nazionale.
              2.  Le  organizzazioni  possono costituire fondi per il
          conseguimento  dei fini istituzionali, imporre contributi e
          regole  obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base
          alla  normativa  comunitaria  ed alle disposizioni previste
          dal   decreto   di   cui   al   comma 2-quater.   Al   fine
          dell'imposizione  dei contributi e delle regole predette le
          delibere  devono  essere adottate con il voto favorevole di
          almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
              2-bis.  Il  riconoscimento  puo' essere concesso ad una
          sola  organizzazione  interprofessionale  per prodotto, che
          puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
              2-ter.   Gli   accordi   conclusi   in   seno   ad  una
          organizzazione  interprofessionale  non  possono comportare
          restrizioni  della  concorrenza  ad eccezione di quelli che
          risultino  da  una programmazione previsionale e coordinata
          della  produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da
          un programma di miglioramento della qualita' che abbia come
          conseguenza  diretta una limitazione del volume di offerta.
          Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli
          associati interessati al prodotto.
              2-quater. (Soppresso).».