(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 
           TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL 
     GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI 
 
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA
D1 BELARUS, successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine
di facilitare e regolare nel  reciproco  interesse  i  trasporti  con
autoveicoli  di  viaggiatori  e  merci  tra  i  due  Stati,  sia  con
destinazione  sia  in  transito  nei  rispettivi   territori,   hanno
concordato quanto segue: 
                                Art.1 
  I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di  effettuare
trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito
nel  territorio   dell'altra   Parte   Contraente   con   autoveicoli
immatricolati nello Stato contraente  in  cui  il  vettore  ha  sede,
secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.