(Accordo - art. 10)
                               Art. 10 
  1. Per tutti gli altri  servizi  con  autobus  non  previsti  dagli
articoli precedenti  del  presente  Accordo  e'  necessario  ottenere
preventivamente  di  volta  in  volta   l'autorizzazione   rilasciata
dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 
  2. L'autorizzazione e' rilasciata all'impresa  in  base  a  domanda
indirizzata all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 
  3. La domanda deve contenere l'indicazione della  destinazione  del
viaggio, dell'itinerario, della finalita'  del  viaggio  stesso,  del
veicolo da utilizzare  e  tutte  le  altre  indicazioni  che  saranno
richieste di comune accordo dalle Autorita'  competenti  delle  Parti
Contraenti. 
  4. L'autorita' competente di una delle Parti  Contraenti  trasmette
le  domande  ammesse  all'autorita'   competente   dell'altra   Parte
Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria. 
  5. L'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente  comunichera'
le proprie determinazioni  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta. 
  6. Dopo  aver  ricevuto,  il  parere  favorevole  dell'altra  Parte
Contraente  l'Autorita'  del  Paese  nel  quale  ha  sede   l'impresa
richiedente rilascia l'autorizzazione.