Art. 10 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 2. L'autorizzazione e' rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 4. L'autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria. 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Dopo aver ricevuto, il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.