(Accordo - art. 11)
                               Art. 11 
  1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle due Parti
Contraenti, che effettua il trasporto di merci  deve  essere  munita,
per i trasporti tra i due Paesi e di transito,  di  un'autorizzazione
rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese,  salvo  quanto
disposto dall'Art.  12  e  salvo  diversa  decisione  adottata  dalla
Commissione Mista sull'esenzione  dall'autorizzazione  nei  trasporti
bilaterali. L'autorizzazione e' valida per un  viaggio  di  andata  e
ritorno. 
  2.  Nell'effettuazione  del  trasporto  di  merci,  l'ingresso,  il
movimento e la permanenza del veicolo, nonche'  dei  conducenti,  nel
territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a
titolo  di  reciprocita',  a  particolari  condizioni,  controlli   e
cautele, quando lo richiedano esigenze di' sicurezza dello Stato. 
  3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito  i
trasporti attraverso il territorio di uno dei  due  Stati  contraenti
con destinazione verso uno Stato terzo senza  che  vi  sia  carico  o
scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso  il
quale il transito ha luogo.