Art. 12 1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo 11, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti Contraenti non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorita' competenti. 1) i trasporti funebri; 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni'; 3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; 5) i trasporti postali; 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 9) lo spostarnento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabiie nel territorio dell'altro Stato contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. I1 proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi' dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 10) i trasporti di api e avannotti. 2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione ai sensi del presente articolo, puo' avere variazioni in sede di Commissione Mista.