(Accordo - art. 12)
                               Art. 12 
  1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono  necessarie  le
autorizzazioni di  cui  al  precedente  articolo  11,  salvo  che  le
normative che regolano l'ingresso,  l'uscita  ed  il  transito  delle
merci nei e dai territori delle  due  Parti  Contraenti  non  abbiano
bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorita' competenti. 
    1) i trasporti funebri; 
    2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni'; 
    3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o
in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 
    4) i trasporti di bagagli  per  mezzo  di  rimorchi  aggiunti  ai
veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e  trasporti  di  bagagli
per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti  o  da
essi provenienti; 
    5) i trasporti postali; 
    6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di
soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 
    7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi)
effettuati con veicoli speciali scortati dalla  polizia  o  da  altre
forze di protezione; 
    8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione  marittima
ed aerea; 
    9) lo spostarnento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto  di
merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabiie nel
territorio dell'altro Stato contraente, nonche' il  ritorno  a  vuoto
del veicolo in avaria  dopo  la  riparazione.  I1  proseguimento  del
trasporto con veicolo di  sostituzione  si  effettuera'  avvalendosi'
dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 
    10) i trasporti di api e avannotti. 
  2. L'elenco dei trasporti esenti da  autorizzazione  ai  sensi  del
presente articolo, puo'  avere  variazioni  in  sede  di  Commissione
Mista.