(Accordo - art. 16)
                               Art. 16 
  Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei
documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e  delle  merci,
per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei  dati  statistici
da scambiare fra le Autorita'  competenti,  sono  fissate  di  comune
accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenei'.