(Accordo - art. 17)
                               Art. 17 
  1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali
si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti  a
rispettare  le  norme  relative  alla  circolazione  stradale  ed  ai
trasporti in vigore nel territorio  della  Parte  Contraente,  quando
tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. 
  2. Per le violazione delle norme di  cui  al  comma  precedente  si
risponde  davanti  alle  Autorita'  della   l'arte   Contraente   nel
territorio della quale le violazioni sono state commesse.