(Accordo - art. 18)
                               Art. 18 
  1) I trasportatori delle due Parti  Contraenti  sono  obbligati  al
rispetto delle norme valutarie e fiscali  in  vigore  nel  territorio
della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 
  2) La Commissione Mista potra' proporre facilitazioni di  carattere
fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.