(Accordo - art. 19)
                               Art. 19 
  1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio
dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte  Contraente
in esenzione temporanea dai  diritti  doganali  senza  proibizioni  e
restrizioni e a condizione che essi siano riesportati'. 
  2. Le parti Contraenti  possono  esigere  che  tali  veicoli  siano
sottoposti alle  formalita'  doganali  richieste  per  la  temporanea
importazione nei rispettivi territori nazionali.