(Accordo - art. 20)
                               Art. 20 
  1. Il conducente e gli altri  membri  dell'equipaggio  del  veicolo
possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti  doganali
e dalle tasse  di  entrata,  una  quantita'  ragionevole  di  oggetti
necessari ai loro bisogni  personali,  per  le  normali  esigenze  di
viaggia, in misura proporzionale alla durata del loro  soggiorno  sul
territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione  che  non  siano
ceduti'. 
  2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse  di
entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di
tabacco, di sigari e di sigarette destinati  all'uso  personale,  nel
rispetto  delle  disposizioni  doganali  in  vigore  sul   territorio
dell'altra Parte Contraente.