(Accordo - art. 22)
                               Art. 22 
  1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione  di  un  veicolo,
gia'  impostato  temporaneamente,  che  effettua  uno  dei  trasporti
previsti dal presente Accordo, sono ammessi in  esenzione  temporanea
dai diritti doganali e dalle tasse di entrata,  senza  restrizioni  e
proibizioni, con  l'osservanza  delle  formalita'  doganali  previste
dalla legislazione delle parti Contraenti. 
  2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento
dei  diritti  doganali  e  delle  tasse  di  entrata,  a  meno   che,
conformemente  alle  disposizioni  della   legislazione   del   Paese
d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente  a  tale
Paese oppure distrutte a spese  degli  interessati,  sotto  vigilanza
doganale.