Art. 23 1) La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 2) I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 3) Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo te disposizioni di quest'ultimo Accordo,