(Accordo - art. 23)
                               Art. 23 
  1) La fatturazione ed  i  pagamenti  per  i  servizi  di  trasporto
effettuati in applicazione  del  presente  Accordo,  dovranno  essere
eseguiti in valuta liberamente convertibile al  tasso  di  cambio  di
mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 
  2) I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza  limitazioni  o
ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 
  3) Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento  tra  le
Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo  secondo  te
disposizioni di quest'ultimo Accordo,