(Accordo - art. 26)
                               Art. 26 
  Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle  disposizioni
del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei problemi correnti,
si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle
Autorita' competenti, con queste principali funzioni: 
    1)  esprimere  pareri  sui  servizi  regolari  di  trasporto   di
viaggiatori, concordando eventualmente le  modalita'  di'  esecuzione
dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 
    2)  determinare   di   comune   accordo   i   contingenti   delle
autorizzazioni al trasporto di viaggiatori  e  merci  previsti  dagli
articoli 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel  trasporto
bilaterale e di transito; 
    3) predisporre i  modelli  delle  autorizzazioni  previste  dagli
articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio; 
    4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a
seguito all'applcazione del presente Accordo; 
    5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire  lo
sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 
    6) esaminare l'opportunita' di concordare delle facilitazioni  di
carattere fiscale, basate sul principia  della  reciprocita',  e  che
siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 
    2. Le Autorita' competenti delle  Parti  Contraenti  designano  i
rappresentanti   che   si   riuniranno    in    Commissione    Mista,
alternativamente sul territorio dei due Paesi,  a  richiesta  di  una
delle Parti Contraenti.