(Accordo - art. 28)
                               Art. 28 
  1. I conducenti ed il personale impiegato sui  veicoli  adibiti  al
trasporto di persone e di merci ai sensi del  presente  Accordo  sono
tenuti a rispettare  le  disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si  svolge  il
trasporto e in particolare  la  normativa  nazionale  che  disciplina
l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. 
  2. Le Parti Contraenti si  riservano  in  generale  il  diritto  di
derogare alla liberta' di  movimento  reciprocamente  concordata  nel
caso in cui lo richiedano particolari  esigenze  di  sicurezza  dello
Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.