Art. 28 1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. 2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla liberta' di movimento reciprocamente concordata nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.