(Accordo - art. 29)
                             ARTICOLO 29 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore  trenta  giorni  dopo  la
data della ricezione dell'ultima notifica  per  iscritto  per  canali
diplomatici sull'adempimento dello Parti Contraenti  delle  procedure
interne necessarie alla sua entrata in vigore. 
  2. Il presente Accordo sara' valido per un periodo  di  un  anno  e
restera' valido per i successivi periodi di un anno se nessuna  delle
Parti Contraenti notifichera' per iscritto e per i canali diplomatici
all'altra Parte Contraente, almeno tre mesi prima della scadenza  del
termine corrente di validita', la sua intenzione di denunciarlo. 
In  fede  di  che,   i   sottoscritti   Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
FATTO a Minsk il 3 giugno,  in  due  esemplari  originali  in  lingua
italiana e in lingua bielorussa entrambi i testi facenti ugualmente 
fede. 
 
    

Per il Governo                           Per il Governo
della Repubblica italiana                della Repubblica di Belarus


    

              Parte di provvedimento in formato grafico