Art. 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le autorita' medesime. 3. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista. 4. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede. 5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con l'indicazione delle fermate e del chilometraggio. 6. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. 7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorita' delle Parti Contraenti sulla base delle modalita' decise dalla Commissione Mista. 8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.