(Accordo - art. 5)
                               Art. 5 
  1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato  in
base ad apposita autorizzazione, non cedibile. 
  2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti  delle
Parti Contraenti per  la  parte  di  percorso  che  si  sviluppa  sui
rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse
intese tra le autorita' medesime. 
  3. La durata dell'autorizzazione e'  stabilita  di  comune  accordo
dalla Commissione Mista. 
  4. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento  del  servizio
regolare in base  a  domanda  presentata  dall'impresa  all'Autorita'
competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa
ha la sede. 
  5.  La  domanda  deve  contenere   l'indicazione   dell'itinerario,
dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base
di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e
tutte  le  altre  indicazioni  utili  eventualmente  richieste  dalle
Autorita' competenti delle Parti Contraenti. La domanda  deve  essere
corredata di una planimetria del percorso proposto con  l'indicazione
delle fermate e del chilometraggio. 
  6. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette a
quella dell'altra Parte Contraente le domande  ammesse  corredate  di
tutta la documentazione richiesta. 
  7. Le domande saranno approvate dalle  competenti  Autorita'  delle
Parti Contraenti sulla base delle modalita' decise dalla  Commissione
Mista. 
  8. Durante il trasporto, a bordo  dei  veicoli  adibiti  a  servizi
regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.