(Accordo - art. I)
   Accordo del 1991 sulla Conservazione dei Pipistrelli in Europa 
                             (EUROBATS) 
 
   Le Parti Contraenti, 
 
   Ricordando la Convenzione  sulle  Specie  Migratorie  appartenenti
alla fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979; 
 
   Riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli
negli Stati europei ed  in  quelli  dell'Area  di  distribuzione  non
europea, ed in particolare la grave minaccia  che  rappresentano  per
loro il degrado dell'habitat,  gli  agenti  che  disturbano  le  loro
dimore e taluni pesticidi; 
 
   Consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i  pipistrelli
negli Stati europei ed  in  quelli  dell'Area  di  distribuzione  non
europea sono comuni tanto alle specie migratorie, quanto a quelle non
migratorie e che le loro dimore sono spesso  condivise  dalle  specie
migratorie e da quelle non migratorie; 
 
   Ricordando che nel corso della  prima  riunione  della  Conferenza
delle  Parti  alla  Convenzione  sulla  Conservazione  delle   Specie
Migratorie  appartenenti  alla  fauna  selvatica,  svoltasi  a   Bonn
nell'ottobre 1985, e' stato concordato di aggiungere  la  specie  dei
chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) all'Appendice II  della
Convenzione ed e' stato impartito al Segretariato  della  Convenzione
l'ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere  a  punto  un
Accordo per tali specie; 
 
   Convinti  che  la  conclusione  di  un  Accordo  per  tali  specie
contribuirebbe notevolmente alla  conservazione  dei  pipistrelli  in
Europa, 
 
   Hanno concordato quanto segue: 
 
                             ARTICOLO I 
               Campo d'applicazione e interpretazione 
 
   Ai fini del presente Accordo: 
      (a)  per  "Convenzione"  si  intende   la   Convenzione   sulla
Conservazione  delle  Specie  Migratorie  appartenenti   alla   Fauna
Selvatica (Bonn, 1979); 
      (b) per "pipistrelli" si' intendono le popolazioni  europee  di
chiropteri (Rhinolophidea  e  Vespertilionidae)  che  si  trovano  in
Europa e negli Stati di distribuzione non europei; 
      (c) per "Stati di distribuzione"  si  intende  qualsiasi  Stato
(che sia Parte alla Convenzione  o  meno)  che  esercita  la  propria
giurisdizione su una parte qualsiasi dell'area  di  distribuzione  di
una specie di cui al presente Accordo; 
      (d) per "Organizzazione Regionale d'integrazione Economica"  si
intende un'organizzazione  costituita  da  Stati  sovrani  a  cui  si
applica il presente Accordo e che ha competenza in questioni trattate
nel presente Accordo,  e  che  e'  stata  debitamente  autorizzata  a
firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere alL'Accordo,  in
conformita' con le proprie procedure interne; 
      (e) per "Parti" si intendono  le  Parti  al  presente  Accordo,
tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente; 
      (f) per "in Europa" si intende il continente europeo.