(Accordo - art. XII)
                            ARTICOLO XII 
                          Entrata in vigore 
 
   Il presente Accordo  entrera'  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data in cui cinque Stati dell'Area  di  distribuzione
saranno   diventati   Parti,   come    previsto    all'Articolo    X.
Successivamente  entrera'  in  vigore  per  uno  Stato  firmatario  o
accedente  il  trentesimo  giorno  successivo  al  deposito  del  suo
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.