ARTICOLO XII Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell'Area di distribuzione saranno diventati Parti, come previsto all'Articolo X. Successivamente entrera' in vigore per uno Stato firmatario o accedente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.