(Accordo - art. XIV)
                            ARTICOLO XIV 
                             Depositario 
 
   L'originale  dell'Accordo,  nelle  lingue  inglese,   francese   e
tedesca, ogni versione  facente  ugualmente  fede,  sara'  depositato
presso il Governo del  Regno  Unito,  che  sara'  Depositario,  e  ne
inoltrera'  copie  autenticate  a  tutti  gli   Stati   e   ad   ogni
Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che abbia  firmato
l'Accordo o  abbia  depositato  il  proprio  strumento  di  ratifica,
accettazione, approvazione o accessione. 
   Il  Depositario  informera'   tutti   gli   Stati   dell'Area   di
distribuzione e le Organizzazione Regionali di Integrazione Economica
delle firme, del deposito degli strumenti di ratifica,  accettazione,
approvazione o  accessione,  dell'entrata  in  vigore,  dei  relativi
emendamenti, riserve e notifiche di denuncia. 
   In fede di che i sottoscritti, all'uopo  debitamente  autorizzati,
hanno firmato il presente Accordo. 
   Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.