EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI IN EUROPA, FIRMATO A LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991 (Adottato nella terza sessione della Riunione delle Parti dell'Accordo, come emendato, svoltasi a Bristol dal 24 al 26 luglio 2000) RISOLUZIONE 3.7. EMENDAMENTO DELL'ACCORDO La Riunione delle Parti all'Accordo sulla conservazione dei Pipistrelli in Europa (di seguito denominato "l'Accordo"), Riconoscendo la necessita' di misure di conservazione per proteggere le popolazioni di tutte le di specie di Chirotteri in Europa e negli Stati non europei dove sono diffusi; Guidata da una comune volonta' di ulteriormente consolidare l'Accordo e la sua portata; CONVIENE 1. di cambiare il titolo dell'Accordo in "Accordo sulla conservazione delle Popolazioni dei Pipistrelli Europei"; 2. di ampliare l'ultimo paragrafo del preambolo con le parole: " e negli Stati non europei dove sono diffusi"; 3. di sostituire l'Articolo I (b) con: "(b) Per "Pipistrelli", s'intendono le popolazioni di specie di Chirotteri come elencate nell'accordo stipulato in Europa e negli Stati non europei in cui sono diffusi". 4. Aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'Articolo II, da leggersi come segue: "5) Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte integrale. Ogni riferimento al presente Accordo include un riferimento ai suoi Allegati" 5. Sostituire l'articolo VII (4) con: "4)Un Emendamento all'Accordo diverso da un emendamento ai suoi Allegati sara' adottato da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entrera' in vigore per le Parti che 1o hanno accettato 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il depositario. Successivamente esso entrera' in vigore per una Parte 30 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Depositario". " 6. Aggiungere i paragrafi dal 5 al 7 all'articolo VII formulato come segue: "5) Tutti gli Allegati addizionali e qualsiasi emendamento ad un Allegato saranno adottati da tutte le Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per tutte le Parti il sessantesimo giorno successivo alla data della loro adozione da parte della Riunione delle Parti, tranne che per le Parti che abbiano formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo. 6) Durante il periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo, qualsiasi Parte puo', mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario, formulare una riserva per quanto riguarda un Allegato addizionale o un Emendamento ad un Allegato. Tale riserva potra' essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositario; successivamente l'Allegato o l'Emendamento addizionale entrera' in vigore per quella parte il sesto giorno dopo la data di ritiro della riserva. 7) Ogni Stato che diviene Parte dell'Accordo dopo l'entrata in vigore di un Emendamento, se non ha espresso un intento diverso: (a) sara' considerato come Parte dell'Emendamento in tal modo emendato; e (b) sara' considerato come Parte dell'Accordo non emendato rispetto ad ogni Parte non vincolata dall'Emendamento" 7. Aggiungere il seguente Allegato 1 all'Accordo