(Accordo - Emend. 2)
     EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI 
           IN EUROPA, FIRMATO A LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991 
 
      (Adottato nella terza sessione della Riunione delle Parti 
dell'Accordo, come emendato, svoltasi a Bristol dal 24 al  26  luglio
                                2000) 
 
                          RISOLUZIONE 3.7. 
 
                      EMENDAMENTO DELL'ACCORDO 
 
     La Riunione delle  Parti  all'Accordo  sulla  conservazione  dei
Pipistrelli in Europa (di seguito denominato "l'Accordo"), 
     Riconoscendo  la  necessita'  di  misure  di  conservazione  per
proteggere le popolazioni di tutte le  di  specie  di  Chirotteri  in
Europa e negli Stati non europei dove sono diffusi; 
   Guidata  da  una  comune  volonta'  di  ulteriormente  consolidare
l'Accordo e la sua portata; 
 
CONVIENE 
   1.  di  cambiare  il  titolo  dell'Accordo   in   "Accordo   sulla
conservazione delle Popolazioni dei Pipistrelli Europei"; 
   2. di ampliare l'ultimo paragrafo del preambolo con le parole: " e
negli Stati non europei dove sono diffusi"; 
   3. di sostituire l'Articolo I (b) con: 
      "(b) Per "Pipistrelli", s'intendono le popolazioni di specie di
Chirotteri come elencate nell'accordo stipulato  in  Europa  e  negli
Stati non europei in cui sono diffusi". 
   4. Aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'Articolo  II,  da  leggersi
come segue: 
      "5) Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte  integrale.
Ogni riferimento al presente Accordo include un riferimento ai suoi 
Allegati" 
   5. Sostituire l'articolo VII (4) con: 
"4)Un Emendamento all'Accordo  diverso  da  un  emendamento  ai  suoi
Allegati sara' adottato da una maggioranza di due terzi  delle  Parti
presenti e votanti ed entrera' in vigore per le Parti  che  1o  hanno
accettato  60  giorni  dopo  il  deposito  del  quinto  strumento  di
accettazione dell'emendamento presso il depositario.  Successivamente
esso entrera' in vigore per una Parte  30  giorni  dopo  la  data  di
deposito del suo strumento di accettazione presso il Depositario". " 
   6. Aggiungere i paragrafi dal 5 al 7  all'articolo  VII  formulato
come segue: 
      "5) Tutti gli Allegati addizionali e qualsiasi  emendamento  ad
un Allegato saranno adottati da tutte le Parti presenti e votanti  ed
entreranno in vigore  per  tutte  le  Parti  il  sessantesimo  giorno
successivo alla data della loro  adozione  da  parte  della  Riunione
delle Parti, tranne che  per  le  Parti  che  abbiano  formulato  una
riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo. 
      6) Durante il periodo di 60 giorni di cui al  paragrafo  5  del
presente  Articolo,  qualsiasi  Parte  puo',  mediante  una  notifica
scritta indirizzata al Depositario, formulare una riserva per  quanto
riguarda un Allegato addizionale o un  Emendamento  ad  un  Allegato.
Tale riserva potra' essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di
una notifica  scritta  indirizzata  al  Depositario;  successivamente
l'Allegato o l'Emendamento addizionale entrera' in vigore per  quella
parte il sesto giorno dopo la data di ritiro della riserva. 
      7) Ogni Stato che diviene Parte dell'Accordo dopo l'entrata  in
vigore di un Emendamento, se non ha espresso un intento diverso: 
         (a) sara' considerato come Parte dell'Emendamento in tal 
modo emendato; e 
         (b) sara' considerato come Parte dell'Accordo non emendato 
rispetto ad ogni Parte non vincolata dall'Emendamento" 
   7. Aggiungere il seguente Allegato 1 all'Accordo