(Accordo - art. II)
                             ARTICOLO II 
                          Clausole generali 
 
   1. Il presente Accordo e' un ACCORDO nell'ambito del significato a
cio' attribuito dal paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione. 
   2. Le disposizioni del presente Accordo  non  esonerano  le  Parti
dagli obblighi da  esse  assunti  ai  sensi  di  qualsiasi  trattato,
convenzione o accordo esistente. 
   3. Ogni Parte ai presente Accordo designera' una o piu'  autorita'
competenti a cui attribuira' la responsabilita'  dell'attuazione  del
presente Accordo. Essa comunichera' il nome e l'indirizzo della sua o
delle sue autorita' alle altre Parti al presente Accordo. 
   4.  L'adeguato  sostegno  amministrativo  e  finanziario  per   il
presente Accordo sara' determinato dalle Parti, di  concerto  con  le
Parti alla Convenzione.