(Accordo - art. V)
                             ARTICOLO V 
                        Riunioni delle Parti 
 
   1.  Si  terranno  riunioni  periodiche  delle  Parti  al  presente
Accordo. Il Governo del Regno Unito  convochera'  la  prima  riunione
delle Parti all'Accordo entro tre  anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore dell'Accordo. Le Parti all'Accordo adotteranno un  regolamento
interno  per  le  loro  riunioni  e   norme   finanziarie,   comprese
disposizioni in materia di bilancio e le quote di contributo  per  il
periodo finanziario successivo. Tali  norme  saranno  adottate  dalla
maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni
adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate  a
maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti. 
   2. Nel corso delle riunioni le Parti potranno istituire  i  gruppi
scientifici gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni. 
   3. Tutti gli Stati dell'Area di distribuzione o le  Organizzazioni
Regionali di Integrazione Economica che non sono  Parti  al  presente
Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d'Europa  in
qualita' di Segretariato della Convenzione sulla Conservazione  degli
Animali Selvatici europei e degli Habitat Naturali ed  organizzazioni
intergovernative analoghe possono  partecipare  alle  riunioni  delle
Parti come osservatori.  Qualsiasi  agenzia  o  ente  con  competenze
tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli  puo'
partecipare alle riunioni delle Parti  inviando  osservatori,  tranne
nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si  opponga.
Solo le Parti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti. 
   4. Ad eccezione di quanto  previsto  al  successivo  paragrafo  5,
ciascuna Parte al presente Accordo avra' diritto a esprimere un voto. 
   5. Le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che  sono
Parti al  presente  Accordo,  nelle  questioni  di  loro  competenza,
eserciteranno diritto di voto con un numero di voti  pari  al  numero
dei loro Stati membri che sono Parti alL'Accordo e che sono  presenti
al momento del  voto.  Un'Organizzazione  Regionale  di  Integrazione
Economica non esercitera' il suo diritto di voto se i relativi  Stati
Membri esercitano il loro, e viceversa.