(Accordo - art. VI)
                             ARTICOLO VI 
                 Rapporti sullo stato di attuazione 
 
   1. Ogni Parte presentera'  a  ciascuna  riunione  delle  Parti  un
rapporto aggiornato sullo stato di attuazione del  presente  Accordo.
Il rapporto sara' distribuito alle Parti non meno di 90 giorni  prima
dell'apertura della sessione ordinaria.