(Accordo - art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                       Emendamenti all'Accordo 
 
   1. Il presente Accordo puo' essere emendato in qualsiasi  riunione
delle Parti. 
   2.  Le  proposte  di  emendamento  possono  essere  inoltrate   da
qualsiasi Parte. 
   3. Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione
saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima della seduta
di  apertura   della   riunione.   Il   Depositario   ne   inoltrera'
immediatamente copie alle Parti. 
   4. Gli emendamenti saranno adottati a  maggioranza  di  due  terzi
delle Parti presenti e votanti ed entreranno  in  vigore  per  quelle
Parti che li hanno accettatati 60 giorni dopo il deposito del  quinto
strumento di accettazione  dell'emendamento  presso  il  Depositario.
Successivamente, entreranno in vigore per una Parte  dopo  30  giorni
dalla  data  di  deposito  del  proprio  strumento  di   accettazione
dell'emendamento presso il Depositario.