Art. 4.
               (Erogazione dei prodotti senza glutine)
   1.  Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti
affetti  da  celiachia  e'  riconosciuto  il  diritto  all'erogazione
gratuita  di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del
Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.
   2.   I  limiti  di  spesa  di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
periodicamente  dal  Ministro della salute, sentita la Conferenza dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano,  sulla  base  della  rilevazione  del  prezzo  dei  prodotti
garantiti  senza  glutine  sul  libero mercato. Il Ministro definisce
altresi'   le   modalita'  organizzative  per  l'erogazione  di  tali
prodotti.
   3.  Nelle  mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle
mense  delle  strutture pubbliche devono essere somministrati, previa
richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.
   4.  L'onere  derivante  dall'attuazione del comma 3 e' valutato in
euro 3.150.000 annui a decorrere dall'anno 2005.