Art. 7.
                       (Copertura finanziaria)
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato  in  euro  3.760.000  annui  a  decorrere dall'anno 2005, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
   2.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 4 luglio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Note all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».
              -  Il  testo  del  comma 7 dell'art. 11-ter della legge
          5 agosto  1978,  n.  468,  cosi'  come da ultimo modificato
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n.
          194  (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
          contenimento   della   spesa   pubblica),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 31 ottobre 2002, n. 246, e' il
          seguente:
              «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
          1-6. (Omissis).
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».