Art. 14.
                 Struttura e funzionamento del Fondo
  1.  Il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree
territoriali   interregionali  individuate  con  il  decreto  di  cui
all'articolo  16,  sulla  base  della  quantita'  e della provenienza
territoriale  delle  richieste  di  indennizzo  presentate  entro  il
termine  di decadenza stabilito nell'articolo 18, comma 1, in modo da
assicurare una gestione equilibrata delle sezioni. L'articolazione in
sezioni non comporta un decentramento territoriale del Fondo.
  2.  Per  ciascuna sezione autonoma e' tenuta dal Fondo una distinta
contabilita', anche ai fini della rendicontazione periodica.
  3. Gli oneri di gestione del Fondo sono contabilmente ripartiti fra
le  sezioni  autonome, in proporzione dell'ammontare delle risorse di
cui  ciascuna  di  esse  dispone in virtu' dei contributi che le sono
imputati ai sensi dell'articolo 17, comma 5.
  4.  Le  risorse  di  ciascuna  sezione,  al  netto  degli  oneri di
gestione,  sono  destinate  alla  soddisfazione  delle  richieste  di
indennizzo  dei  soggetti  aventi  diritto in relazione agli immobili
ubicati  nel  territorio di competenza della sezione medesima. A tale
fine  il gestore del Fondo, entro sei mesi dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle richieste di indennizzo da parte degli
aventi  diritto,  salve  le  risultanze  della  successiva  attivita'
istruttoria,  determina  per  ciascuna  sezione  l'ammontare  massimo
complessivo  delle somme da erogare a titolo di indennizzo e, quindi,
sulla  base delle risorse globalmente imputate a ciascuna sezione per
effetto   del   versamento  della  prima  annualita'  del  contributo
obbligatorio  di  cui  all'articolo  17,  la  prima  quota annuale di
indennizzo da erogare.
  5.  Le  ulteriori  quote  annuali di indennizzo sono determinate in
funzione   delle   variazioni  della  misura  annua  del  contributo,
stabilita  con  il decreto di cui all'articolo 17, comma 4, e del suo
gettito  effettivo, oltre che del decrescente ammontare residuo degli
indennizzi da corrispondere.
  6.  In caso di integrale soddisfazione delle richieste degli aventi
diritto,   anche   prima   della  scadenza  del  termine  massimo  di
operativita'  del  Fondo,  le  eventuali somme residue di una sezione
sono   attribuite   alle  altre  sezioni,  che  non  abbiano  risorse
sufficienti, proporzionalmente all'ammontare residuo degli indennizzi
da corrispondersi da parte di ciascuna di queste.
  7. Il Fondo ha azione di regresso nei confronti del costruttore per
il  recupero  dell'indennizzo corrisposto all'acquirente. A tale fine
il  Fondo  si  surroga  nei diritti dell'acquirente nell'ambito della
procedura  implicante la situazione di crisi aperta nei confronti del
costruttore,  progressivamente  in  ragione  e nei limiti delle somme
corrisposte  a titolo di indennizzo, nonche' dei relativi interessi e
spese.   L'indennizzato   ha  facolta'  di  agire  nell'ambito  della
procedura  per  l'eventuale residua parte del credito non soddisfatta
dall'indennizzo ricevuto dal Fondo.
  8. Le somme recuperate dal Fondo ai sensi del comma 7 sono imputate
alla sezione autonoma del Fondo che ha erogato l'indennizzo.