Art. 16. Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le aree territoriali e le corrispondenti sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo. 2. Possono altresi' essere stabiliti ulteriori criteri e modalita' per la concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14.