Art. 3. 
  Rilascio, contenuto e modalita' di escussione della fideiussione 
  1. La fideiussione  e'  rilasciata  da  una  banca,  da  un'impresa
esercente le assicurazioni  o  da  intermediari  finanziari  iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni;  essa  deve
garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in  una  situazione
di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del  valore
di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi  e  dei
relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta
situazione si e' verificata. 
  2. La situazione di  crisi  si  intende  verificata  in  una  delle
seguenti date: 
    a) di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto
del contratto; 
    b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento  o
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; 
    c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo; 
    d) di pubblicazione della  sentenza  che  dichiara  lo  stato  di
insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone  la  liquidazione
coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria. 
  3. La fideiussione puo' essere escussa a decorrere  dalla  data  in
cui si e' verificata la situazione di crisi  di  cui  al  comma  2  a
condizione che, per l'ipotesi di cui alla  lettera  a)  del  medesimo
comma,  l'acquirente  abbia  comunicato  al  costruttore  la  propria
volonta' di recedere dal contratto e, per  le  ipotesi  di  cui  alle
lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura
concorsuale non  abbia  comunicato  la  volonta'  di  subentrare  nel
contratto preliminare. 
  4. La fideiussione deve prevedere la rinuncia  al  beneficio  della
preventiva escussione del debitore  principale  di  cui  all'articolo
1944, secondo comma, del codice  civile  e  deve  essere  escutibile,
verificatesi le condizioni di cui al comma  3,  a  richiesta  scritta
dell'acquirente,  corredata  da  idonea  documentazione   comprovante
l'ammontare  delle  somme  e  il  valore  di  ogni  altro   eventuale
corrispettivo che complessivamente il  costruttore  ha  riscosso,  da
inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore  a  mezzo  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. 
  5. Il mancato pagamento del  premio  o  della  commissione  non  e'
opponibile all'acquirente. 
  6. Il fideiussore e' tenuto a  pagare  l'importo  dovuto  entro  il
termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
cui al comma 4. Qualora la  restituzione  degli  importi  oggetto  di
fideiussione  non  sia  eseguita  entro  il  suddetto   termine,   il
fideiussore  e'  tenuto  a  rimborsare  all'acquirente  le  spese  da
quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente  necessarie  per
conseguire la detta restituzione, oltre i relativi interessi. 
  7.  L'efficacia   della   fideiussione   cessa   al   momento   del
trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di  godimento
sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  107  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art.  107  (Elenco  speciale).  -   1.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia  e
          la  CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,   riferibili
          all'attivita' svolta, alla dimensione  e  al  rapporto  tra
          indebitamento  e  patrimonio,  in  base   ai   quali   sono
          individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
          iscrivere  in  un  elenco  speciale  tenuto   dalla   Banca
          d'Italia. 
              2.   La   Banca   d'Italia,   in   conformita'    delle
          deliberazioni del CICR, detta  agli  intermediari  iscritti
          nell'elenco  speciale  disposizioni   aventi   ad   oggetto
          l'adeguatezza patrimoniale e il  contenimento  del  rischio
          nelle sue diverse configurazioni  nonche'  l'organizzazione
          amministrativa e contabile e i controlli interni. La  Banca
          d'Italia puo' adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,
          provvedimenti   specifici   nei   confronti   di    singoli
          intermediari per le materie  in  precedenza  indicate.  Con
          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
          d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni   volte   ad
          assicurarne il regolare esercizio. 
              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
          modalita' e nei termini  da  essa  stabiliti,  segnalazioni
          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 
              4. La Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  con
          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
          ritenuti necessari. 
              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
          di norme di legge o di disposizioni emanate  ai  sensi  del
          presente decreto. 
              5. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale restano iscritti  anche  nell'elenco  generale;  a
          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 
              6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
          speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio  dei
          servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi  con
          obbligo  di  rimborso  per  un   ammontare   superiore   al
          patrimonio, sono assoggettati  alle  disposizioni  previste
          nel titolo IV, capo I, sezioni I e  III,  nonche'  all'art.
          97-bis in quanto compatibile; in luogo degli  articoli  86,
          commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
          5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto  dal
          comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
          finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  si   applicano   le
          disposizioni dell'art. 47.». 
    - Si riporta il testo dell'art. 1944  del  codice  civile:  «Art.
    1944  (Obbligazione  del  fideiussore).  -  Il   fideiussore   e'
    obbligato in solido col  debitore  principale  al  pagamento  del
    debito. 
              Le parti pero' possono convenire che il fideiussore non
          sia tenuto a  pagare  prima  dell'escussione  del  debitore
          principale. In tal caso, il fideiussore, che sia  convenuto
          dal   creditore   e   intenda   valersi    del    beneficio
          dell'escussione,  deve  indicare  i   beni   del   debitore
          principale da sottoporre ad esecuzione. 
              Salvo patto contrario,  il  fideiussore  e'  tenuto  ad
          anticipare le spese necessarie.».