Art. 10.
       Unita' di trasporto del carico: costruzione e collaudo
   dei contenitori, carri ferroviari, veicoli stradali e cisterne
  1.   I   contenitori  devono  essere  collaudati  ed  omologati  in
conformita' alle norme previste dalla Convenzione CSC.
  2.  I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari devono essere
omologati e collaudati in conformita' alle norme del regolamento RID.
  3.  I veicoli stradali devono essere omologati e collaudati secondo
le norme dell'accordo ADR.
  4. Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, devono
essere  omologate  e collaudate, in conformita' alle disposizioni del
codice  IMDG,  dall'Amministrazione competente italiana o straniera o
da  un  organismo autorizzato dalla stessa o da una delle societa' di
classificazione   appartenenti   alla  International  Association  of
Classification Societies (IACS).
  5. Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti prima della data
di  entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad
essere impiegate nei limiti consentiti del vigente codice IMDG.
  6.  Per  i  viaggi  nazionali di durata inferiore alle due ore sono
ammessi  veicoli  cisterna  stradali  e carri cisterna ferroviari non
conformi  ai  requisiti  di  cui al presente articolo, sempre che gli
stessi  risultino  almeno conformi alla normativa nazionale in vigore
per  il  trasporto  su  strada  o  ferrovia  e  che  i viaggi vengano
effettuati in condizioni meteomarine favorevoli.