Art. 10. Unita' di trasporto del carico: costruzione e collaudo dei contenitori, carri ferroviari, veicoli stradali e cisterne 1. I contenitori devono essere collaudati ed omologati in conformita' alle norme previste dalla Convenzione CSC. 2. I carri ferroviari ed i carri cisterna ferroviari devono essere omologati e collaudati in conformita' alle norme del regolamento RID. 3. I veicoli stradali devono essere omologati e collaudati secondo le norme dell'accordo ADR. 4. Le cisterne, ad esclusione dei carri cisterna ferroviari, devono essere omologate e collaudate, in conformita' alle disposizioni del codice IMDG, dall'Amministrazione competente italiana o straniera o da un organismo autorizzato dalla stessa o da una delle societa' di classificazione appartenenti alla International Association of Classification Societies (IACS). 5. Le cisterne, approvate secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere impiegate nei limiti consentiti del vigente codice IMDG. 6. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore sono ammessi veicoli cisterna stradali e carri cisterna ferroviari non conformi ai requisiti di cui al presente articolo, sempre che gli stessi risultino almeno conformi alla normativa nazionale in vigore per il trasporto su strada o ferrovia e che i viaggi vengano effettuati in condizioni meteomarine favorevoli.