Art. 11. Caricazione, stivaggio e rizzaggio a bordo delle unita' di trasporto del carico 1. Le unita' di trasporto del carico devono essere caricate, stivate e rizzate a bordo delle navi secondo le disposizioni di cui al manuale di stivaggio (Cargo Security Manual) previsto dalla regola 5 del cap. VII della SOLAS. 2. Le navi da carico abilitate alle navigazioni nazionali, con esclusione della navigazione nazionale locale, devono conformarsi alle disposizioni del manuale di stivaggio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Tutte le navi passeggeri devono essere in possesso del manuale di stivaggio del carico secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. 4. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e per le navi abilitate alla navigazione nazionale locale, il rizzaggio a bordo delle unita' di trasporto del carico e' realizzato a regola d'arte sotto la responsabilita' del comando di bordo.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' il seguente: «Art. 4 (Requisiti di sicurezza). - 1. Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e esistenti adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto. 2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D: a) (omissis); b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974";».