Art. 11.
                 Caricazione, stivaggio e rizzaggio
            a bordo delle unita' di trasporto del carico
  1.  Le  unita'  di  trasporto  del  carico  devono essere caricate,
stivate  e  rizzate a bordo delle navi secondo le disposizioni di cui
al manuale di stivaggio (Cargo Security Manual) previsto dalla regola
5 del cap. VII della SOLAS.
  2.  Le  navi  da  carico  abilitate alle navigazioni nazionali, con
esclusione  della  navigazione  nazionale  locale, devono conformarsi
alle  disposizioni  del manuale di stivaggio entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
  3.  Tutte  le navi passeggeri devono essere in possesso del manuale
di stivaggio del carico secondo quanto previsto all'articolo 4, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
  4. Per i viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore e per le
navi  abilitate  alla  navigazione  nazionale  locale, il rizzaggio a
bordo  delle  unita'  di  trasporto del carico e' realizzato a regola
d'arte sotto la responsabilita' del comando di bordo.
 
          Nota all'art. 11:
              - Il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b) del decreto
          legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e' il seguente:
              «Art.  4  (Requisiti  di  sicurezza).  -  1. Le navi da
          passeggeri  e  le  unita'  veloci  da  passeggeri  nuove  e
          esistenti   adibite   a  viaggi  nazionali,  devono  essere
          conformi  alle  norme in materia di sicurezza stabilite dal
          presente decreto.
              2.  Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed
          esistenti, delle classi A, B, C e D:
                a) (omissis);
                b) si  applicano  le  disposizioni del capitolo IV, e
          relativi  emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI
          della "SOLAS 1974";».