Art. 13. Operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo 1. Fatte salve le norme di sicurezza delle operazioni portuali previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e quelle di sicurezza portuale emanate dalle autorita' marittime o portuali, le operazioni di imbarco e sbarco sono eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nell'osservanza delle sottoelencate prescrizioni: a) alzare a riva nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale dei segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza di due miglia; b) l'imbarco e lo sbarco di merci pericolose debbono essere effettuati direttamente tra la banchina e le navi e viceversa; c) e' vietato alle persone non addette alle operazioni avvicinarsi alla banchina di ormeggio od ai galleggianti contenenti merci pericolose; d) devono essere tenuti pronti all'uso ed efficienti i mezzi antincendio di cui dispone la nave; e) deve essere assicurata la presenza a bordo di un numero adeguato di membri dell'equipaggio, atta a prevenire incidenti ed intervenire in casi di emergenza; f) e' vietato fumare o usare fiamme libere o comunque fonti termiche a bordo della nave e sulle banchine d'ormeggio; g) durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorita' marittima o portuale predispone, sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio antincendio e' svolto ai sensi della vigente legislazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti; h) e' vietato effettuare l'imbarco e lo sbarco di rotabili ferroviari o stradali mediante l'impiego di mezzi di sollevamento, gru e simili; i) prima e durante l'imbarco deve essere verificato, a cura del comandante della nave, mediante ispezione esterna, che non vi siano perdite dagli imballaggi e dai serbatoi per il carburante delle unita' di trasporto del carico; l) durante la movimentazione delle unita' di trasporto del carico non e' ammesso il transito, su navi ro/ro, dei passeggeri nelle zone interessate dalla predetta operazione. 2. Per l'effettuazione delle operazioni di trasbordo, ferme restando le prescrizioni del comma 1 devono essere osservate le seguenti misure: a) i mezzi nautici impiegati devono essere in buone condizioni di manutenzione; b) i mezzi nautici devono essere riconosciuti idonei dall'organismo tecnico, con le cautele prescritte dall'Autorita' marittima; c) deve essere assicurata la protezione delle merci con mezzi appropriati e tenendo conto delle loro caratteristiche; d) si devono osservare le disposizioni relative all'incompatibilita' di stivaggio, indicate dal codice IMDG; e) si devono rizzare i colli in modo da evitare urti, cadute o sfregamenti; f) deve essere vietata la presenza di persone estranee all'equipaggio, a meno che ne abbiano facolta' in forza di leggi e dei relativi regolamenti.
Nota all'art. 13: - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario n. 151.