Art. 13.
              Operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo
  1.  Fatte  salve  le  norme  di sicurezza delle operazioni portuali
previste  dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e quelle di
sicurezza  portuale  emanate dalle autorita' marittime o portuali, le
operazioni  di imbarco e sbarco sono eseguite sotto la sorveglianza e
la  direzione  del  comandante  della  nave  o di un ufficiale da lui
appositamente    delegato,    nell'osservanza   delle   sottoelencate
prescrizioni:
    a) alzare  a  riva  nelle  ore  diurne  la  bandiera B del codice
internazionale  dei  segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a
luce  rossa visibile per tutto il giro dell'orizzonte ad una distanza
di due miglia;
    b) l'imbarco  e  lo  sbarco  di  merci  pericolose debbono essere
effettuati direttamente tra la banchina e le navi e viceversa;
    c) e'   vietato   alle   persone   non  addette  alle  operazioni
avvicinarsi  alla  banchina di ormeggio od ai galleggianti contenenti
merci pericolose;
    d) devono  essere  tenuti  pronti  all'uso  ed efficienti i mezzi
antincendio di cui dispone la nave;
    e) deve  essere  assicurata  la  presenza  a  bordo  di un numero
adeguato  di  membri  dell'equipaggio,  atta a prevenire incidenti ed
intervenire in casi di emergenza;
    f) e'  vietato  fumare  o  usare  fiamme  libere o comunque fonti
termiche a bordo della nave e sulle banchine d'ormeggio;
    g) durante   tutto   il  tempo  occorrente  al  compimento  delle
operazioni  di  imbarco,  sbarco  e trasbordo di merci che presentano
pericolo  di  incendio  o  esplosione,  oppure che possano sviluppare
comunque  gas  o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive,
l'autorita'  marittima  o  portuale  predispone,  sentito  il Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco,  a  spese  dell'interessato, un
servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente.
Il servizio antincendio e' svolto ai sensi della vigente legislazione
in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti;
    h) e'  vietato  effettuare  l'imbarco  e  lo  sbarco  di rotabili
ferroviari  o  stradali  mediante l'impiego di mezzi di sollevamento,
gru e simili;
    i) prima  e  durante l'imbarco deve essere verificato, a cura del
comandante  della  nave, mediante ispezione esterna, che non vi siano
perdite  dagli  imballaggi  e  dai  serbatoi  per il carburante delle
unita' di trasporto del carico;
    l) durante la movimentazione delle unita' di trasporto del carico
non  e' ammesso il transito, su navi ro/ro, dei passeggeri nelle zone
interessate dalla predetta operazione.
  2.   Per  l'effettuazione  delle  operazioni  di  trasbordo,  ferme
restando  le  prescrizioni  del  comma  1  devono essere osservate le
seguenti misure:
    a) i mezzi nautici impiegati devono essere in buone condizioni di
manutenzione;
    b) i    mezzi   nautici   devono   essere   riconosciuti   idonei
dall'organismo  tecnico,  con  le  cautele  prescritte dall'Autorita'
marittima;
    c)  deve  essere  assicurata  la protezione delle merci con mezzi
appropriati e tenendo conto delle loro caratteristiche;
    d) si     devono     osservare     le    disposizioni    relative
all'incompatibilita' di stivaggio, indicate dal codice IMDG;
    e) si  devono  rizzare  i colli in modo da evitare urti, cadute o
sfregamenti;
    f) deve   essere   vietata   la   presenza  di  persone  estranee
all'equipaggio,  a  meno  che ne abbiano facolta' in forza di leggi e
dei relativi regolamenti.
 
          Nota all'art. 13:
              - Il   decreto   legislativo  27 luglio  1999,  n.  272
          (Adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei
          lavoratori   nell'espletamento   di  operazioni  e  servizi
          portuali,    nonche'   di   operazioni   di   manutenzione,
          riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
          a   norma   della  legge  31 dicembre  1998,  n.  485),  e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  del  9 agosto 1999, n. 185, supplemento ordinario
          n. 151.