Art. 15.
          Precauzioni da osservare al termine dello sbarco
  1.  I  locali  e  spazi  di  carico  che  hanno  contenuto le merci
pericolose  devono,  dopo  lo sbarco, essere attentamente ispezionati
per accertare che non siano presenti in essi tracce di tali merci.
  2.  Nel  caso  in  cui  si  siano  verificate  perdite  di  materie
pericolose  o  si  constati presenza di vapori occorre procedere alle
necessarie  operazioni  di  bonifica;  le procedure per la bonifica e
l'ingresso  nei  locali  di  cui  sopra,  devono  essere  eseguite in
osservanza  delle  disposizioni  emanate  al  riguardo  dalla  locale
autorita' marittima.