Art. 16.
                     Autorizzazione all'imbarco
               e nulla osta allo sbarco. Transhipment
  1.  Chi  intende  imbarcare,  ovvero sbarcare, merci pericolose nei
porti nazionali presenta istanza all'autorita' marittima del porto di
imbarco,  ovvero  di  sbarco,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'imbarco   delle   merci   pericolose,  ivi  indicate,  ovvero  la
concessione del nulla osta allo sbarco delle stesse.
  2.  Chi  intende  effettuare  operazioni  di  transhipment di merci
pericolose   nei  porti  nazionali  presenta  apposita  comunicazione
all'autorita'   marittima  del  porto  di  sbarco,  finalizzata  alla
concessione   del   nulla   osta   allo   sbarco   delle  stesse,  ed
all'autorizzazione al successivo reimbarco.