Art. 18.
             Ammissibilita' all'imbarco e movimentazione
           di contenitori carichi di esplosivi (classe 1)
  1. Sono ammessi all'imbarco i contenitori di tipo chiuso, che siano
in possesso della sottoelencata documentazione:
    a) dichiarazione del caricatore attestante che:
      1)  sono  stati  esaminati  prima  di  essere  caricati  e sono
risultati   in   buone   condizioni,  puliti,  asciutti  e  rivestiti
internamente in conformita' a quanto prescritto dal codice IMDG;
      2)  non  contengono  altre merci oppure esplosivi incompatibili
tra loro;
      3)   i  colli  sono  stati  esaminati  per  accertare  la  loro
integrita';
      4)  i  colli  sono  stati  sistemati nei contenitori in modo da
evitare qualsiasi loro movimento durante il trasporto;
      5) i colli ed i contenitori sono stati correttamente imballati,
marcati ed etichettati.
  2.  I contenitori devono inoltre essere muniti di una dichiarazione
del vettore terrestre attestante che, durante il trasporto, non hanno
subito danneggiamenti che ne pregiudichino l'integrita' strutturale o
che possano provocare la fuoriuscita del contenuto dei colli.
  3.  Tranne  i  casi  di emergenza, e' vietata la movimentazione dei
contenitori per tutto il tempo della loro permanenza a bordo, nonche'
collocarvi o rimuovere dagli stessi i colli contenenti esplosivi.
  4.  I contenitori non sistemati su rotabili ferroviari o su veicoli
stradali  aventi  mezzi  di  propulsione propria o rimorchiabili o su
carrelli,  possono  essere  caricati  e  scaricati  mediante carrelli
elevatori.
  5. Durante la movimentazione dei contenitori e' vietato effettuare,
nelle immediate vicinanze, movimentazione di altri mezzi.