Art. 19. Operazioni di imbarco e sbarco di esplosivi (classe 1) 1. Durante le operazioni di imbarco e sbarco devono essere osservate le seguenti norme: a) le navi devono essere attraccate in modo da consentire il rapido disormeggio; b) le tele, le reti, le braghe e gli stroppi impiegate per il maneggio devono essere esclusivamente di materiale non metallico, oppure con le parti in metallo rivestite e protette con materiale non metallico; c) gli scivoli, i nastri trasportatori e gli altri mezzi per il maneggio delle merci non devono presentare parti metalliche sporgenti; d) e' vietato, salvo in caso di necessita', far funzionare gli apparati radioelettrici e radar di bordo; e) gli imballaggi contenenti esplosivi non devono essere esposti per un periodo prolungato all'azione diretta dal sole, in modo da evitare che la temperatura esterna degli stessi superi i 50 0C. Si deve inoltre evitare che i medesimi si bagnino; f) e' vietato eseguire il rifornimento di carburante e combustibile durante le operazioni di imbarco e sbarco, con esclusione degli esplosivi compresi nella divisione 1.4, gruppo di compatibilita' S.