Art. 19.
       Operazioni di imbarco e sbarco di esplosivi (classe 1)
  1.  Durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco  devono  essere
osservate le seguenti norme:
    a)  le  navi  devono  essere  attraccate in modo da consentire il
rapido disormeggio;
    b) le  tele,  le  reti,  le braghe e gli stroppi impiegate per il
maneggio  devono  essere  esclusivamente  di materiale non metallico,
oppure con le parti in metallo rivestite e protette con materiale non
metallico;
    c) gli  scivoli,  i nastri trasportatori e gli altri mezzi per il
maneggio   delle   merci   non  devono  presentare  parti  metalliche
sporgenti;
    d) e'  vietato,  salvo  in caso di necessita', far funzionare gli
apparati radioelettrici e radar di bordo;
    e) gli  imballaggi contenenti esplosivi non devono essere esposti
per  un  periodo  prolungato  all'azione diretta dal sole, in modo da
evitare  che  la  temperatura esterna degli stessi superi i 50 0C. Si
deve inoltre evitare che i medesimi si bagnino;
    f) e'   vietato   eseguire   il   rifornimento  di  carburante  e
combustibile   durante   le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco,  con
esclusione  degli  esplosivi  compresi nella divisione 1.4, gruppo di
compatibilita' S.