Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni; b) MARPOL: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni; c) regolamento di sicurezza: il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; d) IMO: International Maritime Organization (Organizzazione internazionale marittima); e) Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni; f) MFAG: guida medica per il pronto soccorso in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose; g) EmS: procedure d'emergenza per le navi trasportanti merci pericolose, il cui numero di identificazione e' indicato, per ciascuna merce pericolosa, nell'indice generale del codice IMDG; h) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modificazioni, cosi' come ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839; i) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), e successive modificazioni, cosi' come recepito dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; l) CSC: la convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con legge 3 febbraio 1979, n. 67, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448; m) autoveicolo: veicolo stradale autopropulso contenente nel suo serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione; n) caricatore o proprietario: soggetto che ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto; o) detentore: colui che ha la disponibilita', a qualsiasi titolo, di colli e/o unita' di trasporto del carico; p) collo: imballaggio, contenitore intermedio o grande imballaggio, contenente merce pericolosa e pronto per la spedizione, nei limiti di capacita' e peso previsti dal codice IMDG: 1) imballaggio: recipiente unico oppure uno o piu' recipienti interni imballati, con o senza materiale di imbottitura, in un recipiente unico esterno; 2) contenitore intermedio: imballaggio mobile rigido, semirigido o flessibile per il trasporto alla rinfusa (IBC); 3) grande imballaggio: imballaggio contenente a sua volta imballaggi o articoli; q) unita' di trasporto del carico: carro ferroviario, veicolo stradale autopropulso o rimorchiabile, contenitore ovvero cisterna, trasportati o non sui mezzi di cui sopra oppure su carrelli o chiatta, contenente merci pericolose non alla rinfusa, posta, a sua volta, su nave porta chiatte; r) cisterna; cisterna portatile (compreso il contenitore cisterna), veicolo cisterna stradale, carro cisterna ferroviario o recipiente di capacita' non inferiore a 450 litri per contenere solidi, liquidi o gas liquefatti; s) merce pericolosa: le sostanze, i materiali e gli articoli trattati dal codice IMDG; t) trasbordo: operazione di trasferimento di merci tra nave e banchina e viceversa mediante mezzi nautici; u) transhipment: operazione di sbarco e di successivo reimbarco su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto; v) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; z) autorita' marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; aa) autorita' portuale: gli enti di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84; bb) organismo tecnico: l'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni; cc) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 2. In tutti i casi in cui nel codice IMDG si fa riferimento all'autorita' competente, per tale si deve intendere «l'Amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera v).
Note all'art. 2: - Le convenzioni internazionali SOLAS, MARPOL ed il codice IMDG sono consultabili nelle pubblicazioni dell'IMO (International Maritime Organition) o attraverso il sito www.imo.org - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992. - La legge 12 agosto 1962, n. 1839, di ratifica dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada concluso a Ginevra il 30 settembre 1957 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1963, n. 20, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 96/49 CE del Consiglio del 23 luglio 1996 e 96//87/CE della Commissione del 13 dicembre 1996 relative al trasporto di merci pericolose per ferrovie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1999. - La legge 3 febbraio 1979, n. 67, recante: «Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 2 marzo 1979. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448, concernente: «Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979, n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973», e sua esecuzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1997, n. 301. - Il testo dell'art. 17 del Codice della Navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n. 93, e' il seguente: «Art. 17. - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'.». - Il testo dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario n. 21, e' il seguente: «Art. 6. - 1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'art. 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione; c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge. 3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo e' approvato. 4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita' portuale mediante gara pubblica. 6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche. 7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale. 8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno. 9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorita' portuali di cui al comma i quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8. 11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime. 12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.». - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201, e' il seguente: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformita' alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare: a) (omissis); b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;». - Il testo dell'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 aprile 1977, n. 109, e' il seguente: «Art. 2. - 1. E' raccomandatario marittimo chi svolge attivita' di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorita' locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noti, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonche' qualsiasi altra analoga attivita' per la tutela degli interessi a lui affidati. 2. Le predette attivita' possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza contratto di agenzia a carattere continuativo od occasionale.».