Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) SOLAS:   la   convenzione   internazionale  del  1974  per  la
salvaguardia  della  vita umana in mare ed il relativo protocollo del
1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni;
    b) MARPOL:   la   convenzione  internazionale  del  1973  per  la
prevenzione   dell'inquinamento   causato   da  navi  e  il  relativo
protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni;
    c) regolamento  di  sicurezza:  il  regolamento  per la sicurezza
della  navigazione  e della vita umana in mare, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
    d) IMO:   International   Maritime  Organization  (Organizzazione
internazionale marittima);
    e) Codice  IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto
delle  merci pericolose, cosi' come adottato dall'IMO con risoluzione
A.81 (IV) del 27 settembre 1965, e successive modificazioni;
    f) MFAG: guida medica per il pronto soccorso in caso di incidenti
connessi con il trasporto di merci pericolose;
    g) EmS:  procedure  d'emergenza  per  le  navi trasportanti merci
pericolose,  il  cui  numero  di  identificazione  e'  indicato,  per
ciascuna merce pericolosa, nell'indice generale del codice IMDG;
    h) ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di
merci  pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957,
con  le  relative  modificazioni,  cosi'  come  ratificato  con legge
12 agosto 1962, n. 1839;
    i) RID: il regolamento concernente il trasporto internazionale di
merci  pericolose per ferrovie, di cui all'annesso I dell'appendice B
della  convenzione  relativa  ai  trasporti ferroviari internazionali
(COTIF),  e successive modificazioni, cosi' come recepito dal decreto
legislativo  13 gennaio  1999,  n.  41,  e  successive modificazioni,
recante  attuazione  delle  direttive  96/49/CE  del  Consiglio,  del
23 luglio  1996,  e 96/87/CE della Commissione, del 13 dicembre 1996,
relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
    l)   CSC:  la  convenzione  internazionale  sulla  sicurezza  dei
contenitori,  adottata  a Ginevra il 2 dicembre 1972 e ratificata con
legge  3 febbraio  1979,  n.  67,  attuata con decreto del Presidente
della Repubblica 4 giugno 1997, n. 448;
    m) autoveicolo:  veicolo stradale autopropulso contenente nel suo
serbatoio il combustibile necessario alla sua propulsione;
    n) caricatore  o  proprietario:  soggetto  che  ha  stipulato  un
contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o
per conto della quale viene stipulato il contratto;
    o) detentore: colui che ha la disponibilita', a qualsiasi titolo,
di colli e/o unita' di trasporto del carico;
    p) collo:    imballaggio,   contenitore   intermedio   o   grande
imballaggio,  contenente merce pericolosa e pronto per la spedizione,
nei limiti di capacita' e peso previsti dal codice IMDG:
      1)  imballaggio:  recipiente unico oppure uno o piu' recipienti
interni  imballati,  con  o  senza  materiale  di  imbottitura, in un
recipiente unico esterno;
      2)   contenitore   intermedio:   imballaggio   mobile   rigido,
semirigido o flessibile per il trasporto alla rinfusa (IBC);
      3)  grande  imballaggio:  imballaggio  contenente  a  sua volta
imballaggi o articoli;
    q) unita'  di  trasporto  del  carico: carro ferroviario, veicolo
stradale  autopropulso  o rimorchiabile, contenitore ovvero cisterna,
trasportati  o  non  sui  mezzi  di  cui  sopra  oppure su carrelli o
chiatta,  contenente  merci pericolose non alla rinfusa, posta, a sua
volta, su nave porta chiatte;
    r) cisterna;   cisterna   portatile   (compreso   il  contenitore
cisterna),  veicolo  cisterna  stradale, carro cisterna ferroviario o
recipiente  di  capacita'  non  inferiore  a  450 litri per contenere
solidi, liquidi o gas liquefatti;
    s) merce   pericolosa:   le   sostanze,   i   materiali   e   gli
articoli trattati dal codice IMDG;
    t) trasbordo:  operazione  di  trasferimento  di merci tra nave e
banchina e viceversa mediante mezzi nautici;
    u) transhipment:  operazione  di sbarco e di successivo reimbarco
su altre navi nell'ambito dello stesso ciclo di trasporto;
    v) Amministrazione:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
    z) autorita'  marittima: gli uffici locali di cui all'articolo 17
del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    aa)  autorita'  portuale:  gli  enti  di cui all'articolo 6 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
    bb)   organismo   tecnico:   l'organismo   autorizzato  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo
3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni;
    cc)  raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'articolo 2
della legge 4 aprile 1977, n. 135.
  2.  In  tutti  i  casi  in  cui  nel  codice IMDG si fa riferimento
all'autorita'    competente,    per    tale    si    deve   intendere
«l'Amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera v).
 
          Note all'art. 2:
              - Le  convenzioni  internazionali  SOLAS,  MARPOL ed il
          codice  IMDG sono consultabili nelle pubblicazioni dell'IMO
          (International  Maritime  Organition)  o attraverso il sito
          www.imo.org
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
          1991,  n.  435, recante «Regolamento per la sicurezza della
          navigazione e della vita umana in mare» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992.
              - La   legge  12 agosto  1962,  n.  1839,  di  ratifica
          dell'accordo  europeo  relativo al trasporto internazionale
          di  merci  pericolose  su  strada  concluso  a  Ginevra  il
          30 settembre  1957  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 23 gennaio 1963, n. 20, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999,  n. 41, e
          successive   modificazioni,   recante   «Attuazione   delle
          direttive  96/49  CE  del  Consiglio  del  23 luglio 1996 e
          96//87/CE  della  Commissione del 13 dicembre 1996 relative
          al   trasporto   di   merci  pericolose  per  ferrovie»  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio
          1999.
              - La  legge  3 febbraio 1979, n. 67, recante: «Adesione
          alla   Convenzione   internazionale   sulla  sicurezza  dei
          contenitori  (CSC),  con  allegati,  adottata  a Ginevra il
          2 dicembre  1972,  e  sua  esecuzione»  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 61 del 2 marzo 1979.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 giugno
          1997,  n.  448,  concernente: «Regolamento recante norme di
          attuazione  della  legge  3 febbraio  1979, n. 67, relativa
          all'adesione    alla   Convenzione   internazionale   sulla
          sicurezza  dei  contenitori  (CSC)  adottata  a  Ginevra il
          2 ottobre  1973»,  e  sua  esecuzione  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1997, n. 301.
              - Il  testo  dell'art. 17 del Codice della Navigazione,
          approvato  con  regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  327, e
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942, n.
          93, e' il seguente:
              «Art.   17.   -  Il  direttore  marittimo  esercita  le
          attribuzioni  conferitegli dal presente codice, dalle altre
          leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo
          del  circondario  e  i  capi  degli  altri uffici marittimi
          dipendenti,  oltre  le attribuzioni conferite a ciascuno di
          essi   dal   presente  codice,  dalle  altre  leggi  e  dai
          regolamenti,   esercitano,   nell'ambito  delle  rispettive
          circoscrizioni,   tutte   le   attribuzioni  amministrative
          relative  alla navigazione e al traffico marittimo, che non
          siano specificatamente conferite a determinate autorita'.».
              - Il  testo dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n.
          84  (Riordino  della  legislazione  in  materia  portuale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n.
          28, supplemento ordinario n. 21, e' il seguente:
              «Art.  6.  -  1.  Nei  porti di Ancona, Bari, Brindisi,
          Cagliari,   Catania,   Civitavecchia,  Genova,  La  Spezia,
          Livorno,  Manfredonia,  Marina di Carrara, Messina, Napoli,
          Palermo,  Ravenna,  Savona,  Taranto,  Trieste e Venezia e'
          istituita  l'autorita'  portuale con i seguenti compiti, in
          conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
                a) indirizzo,      programmazione,     coordinamento,
          promozione  e  controllo  delle  operazioni portuali di cui
          all'art.  16,  comma 1, e delle altre attivita' commerciali
          ed   industriali   esercitate  nei  porti,  con  poteri  di
          regolamentazione  e di ordinanza, anche in riferimento alla
          sicurezza  rispetto  a  rischi di incidenti connessi a tali
          attivita'  ed  alle  condizioni  di  igiene  del  lavoro in
          attuazione dell'art. 24;
                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
          comuni  nell'ambito  portuale,  ivi  compresa quella per il
          mantenimento   dei   fondali,  previa  convenzione  con  il
          Ministero  dei  lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
          dei  fondi  all'uopo  disponibili sullo stato di previsione
          della medesima amministrazione;
                c) affidamento  e  controllo  delle attivita' dirette
          alla  fornitura  a  titolo  oneroso agli utenti portuali di
          servizi   di   interesse   generale,  non  coincidenti  ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'art.  16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
          dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.
              2.  L'autorita'  portuale  ha personalita' giuridica di
          diritto  pubblico  ed e' dotata di autonomia amministrativa
          salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di
          bilancio  e  finanziaria nei limiti previsti dalla presente
          legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla
          legge  20 marzo  1975,  n.  70, e successive modificazioni,
          nonche'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  fatta  eccezione  per  quanto specificamente
          previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.
              3.    La    gestione    patrimoniale    e   finanziaria
          dell'autorita'  portuale  e' disciplinata da un regolamento
          di  contabilita'  approvato  dal  Ministro  dei trasporti e
          della  navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
          Il  conto  consuntivo  delle autorita' portuali e' allegato
          allo  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti e
          della  navigazione  per l'esercizio successivo a quello nel
          quale il medesimo e' approvato.
              4.    Il    rendiconto   della   gestione   finanziaria
          dell'autorita'  portuale  e'  soggetto  al  controllo della
          Corte dei conti.
              5.  L'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al comma 1,
          lettere  b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita'
          portuale mediante gara pubblica.
              6.  Le  autorita'  portuali non possono esercitare, ne'
          direttamente  ne'  tramite  la  partecipazione di societa',
          operazioni  portuali  ed  attivita'  ad  esse  strettamente
          connesse.  Le  autorita' portuali possono costituire ovvero
          partecipare  a  societa'  esercenti  attivita' accessorie o
          strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
          autorita'  medesime, anche ai fini della promozione e dello
          sviluppo  dell'intermodalita', della logistica e delle reti
          trasportistiche.
              7.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore della presente legge i limiti della
          circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
              8.  Nei  limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
          all'art.  13,  decorsi  tre  anni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della  Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
          della  navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  possono essere istituite ulteriori autorita' in porti
          di  categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di
          cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato
          un  volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni
          di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse
          liquide  o  a  200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A
          decorrere   dal   1° gennaio   1995  puo'  essere  disposta
          l'istituzione,  previa verifica dei requisiti, di autorita'
          portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
              9.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
          formulare  la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
          di  regioni,  comuni  o  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura.
              10.  Le  autorita'  portuali  di  cui  al  comma 8 sono
          soppresse,  con  la  procedura  di  cui  al medesimo comma,
          quando,  in  relazione  al  mutato  andamento dei traffici,
          vengano  meno  i requisiti previsti nel suddetto comma. Con
          la  medesima  procedura,  decorsi  dieci anni dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, sono soppresse le
          autorita'  portuali di cui al comma i quando risulti che le
          stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
              11. In sede di prima applicazione della presente legge,
          le  autorita'  sprovviste  di  sede  propria possono essere
          ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
              12.  E'  fatta  salva la disciplina vigente per i punti
          franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
          Ministro   dei   trasporti  e  della  navigazione,  sentita
          l'autorita'   portuale  di  Trieste,  con  proprio  decreto
          stabilisce  l'organizzazione amministrativa per la gestione
          di detti punti franchi.».
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto
          legislativo   3 agosto   1998,   n.   314,   e   successive
          modificazioni   (Attuazione   della   direttiva   94/57/CE,
          relativa  alle  disposizioni  ed  alle norme comuni per gli
          organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
          delle   navi   e   per   le   pertinenti   attivita'  delle
          amministrazioni  marittime,  e della direttiva 97/58/CE che
          modifica  la direttiva 94/57/CE), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 29 agosto 1998, n. 201, e' il seguente:
              «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo
          stabilisce  le  misure  da adottare ai fini dell'ispezione,
          controllo  e certificazione delle navi di bandiera italiana
          in   conformita'   alle  convenzioni  internazionali  sulla
          sicurezza  in  mare  e  sulla prevenzione dell'inquinamento
          marino ed in particolare:
                a) (omissis);
                b) fissa   le   condizioni   in   base   alle   quali
          l'amministrazione  autorizza  un  organismo riconosciuto al
          rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei
          principi   della   non   discriminazione  e  dell'efficacia
          dell'azione amministrativa;».
              - Il  testo  dell'art.  2 della legge 4 aprile 1977, n.
          135   (Disciplina   della  professione  di  raccomandatario
          marittimo),   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  italiana  del  22 aprile  1977,  n.  109, e' il
          seguente:
              «Art.  2.  - 1. E' raccomandatario marittimo chi svolge
          attivita'  di  raccomandazione di navi, quali assistenza al
          comandante  nei  confronti  delle  autorita'  locali  o dei
          terzi,  ricezione  o  consegna  delle  merci, operazioni di
          imbarco  e  sbarco  dei  passeggeri,  acquisizione di noti,
          conclusione   di   contratti   di  trasporto  per  merci  e
          passeggeri  con  rilascio  dei  relativi documenti, nonche'
          qualsiasi  altra  analoga  attivita'  per  la  tutela degli
          interessi a lui affidati.
              2.  Le  predette  attivita'  possono  essere svolte per
          mandato  espresso  o  tacito  con  o  senza rappresentanza,
          conferito  dall'armatore o dal vettore, nonche' con o senza
          contratto   di   agenzia   a   carattere   continuativo  od
          occasionale.».