Art. 20. Trasbordo di esplosivi (classe 1) 1. Ferme restando le prescrizioni dell'articolo 19, per il trasbordo degli esplosivi devono essere osservate le seguenti norme: a) i mezzi nautici impiegati per il trasbordo devono essere in buone condizioni di manutenzione e devono avere: 1) le stive asciutte e ventilate; 2) un pagliolo di legno in stiva di almeno 3 centimetri di spessore; 3) facile accesso per lo sbarco e l'imbarco delle merci; b) i colli contenenti gli esplosivi devono essere convenientemente rizzati. Se collocati all'aperto, devono essere protetti in modo completo da copertoni impermeabili ed ignifughi, ben tesi e non poggianti sul carico. Se necessario, si deve provvedere all'innaffiamento del copertone, in modo da impedire che la temperatura del carico superi i 50 0C; c) a bordo dei mezzi nautici gli esplosivi devono essere collocati lontano dall'azione del calore dell'apparato motore; d) durante le operazioni di trasbordo dalla nave ai mezzi nautici privi di propulsione propria, o viceversa, un rimorchiatore deve essere tenuto pronto nelle vicinanze per intervenire tempestivamente in caso di necessita'; e) il fumaiolo ed il tubo di scarico dell'apparato motore del rimorchiatore di cui alla lettera d) deve essere munito di rete parascintille.