Art. 20.
                  Trasbordo di esplosivi (classe 1)
  1.   Ferme  restando  le  prescrizioni  dell'articolo  19,  per  il
trasbordo degli esplosivi devono essere osservate le seguenti norme:
    a) i  mezzi  nautici  impiegati per il trasbordo devono essere in
buone condizioni di manutenzione e devono avere:
      1) le stive asciutte e ventilate;
      2)  un  pagliolo  di  legno  in stiva di almeno 3 centimetri di
spessore;
      3) facile accesso per lo sbarco e l'imbarco delle merci;
    b) i    colli    contenenti    gli    esplosivi   devono   essere
convenientemente  rizzati.  Se  collocati  all'aperto,  devono essere
protetti in modo completo da copertoni impermeabili ed ignifughi, ben
tesi  e  non  poggianti sul carico. Se necessario, si deve provvedere
all'innaffiamento   del   copertone,  in  modo  da  impedire  che  la
temperatura del carico superi i 50 0C;
    c) a   bordo  dei  mezzi  nautici  gli  esplosivi  devono  essere
collocati lontano dall'azione del calore dell'apparato motore;
    d) durante le operazioni di trasbordo dalla nave ai mezzi nautici
privi  di  propulsione  propria,  o  viceversa, un rimorchiatore deve
essere  tenuto pronto nelle vicinanze per intervenire tempestivamente
in caso di necessita';
    e) il  fumaiolo  ed  il  tubo di scarico dell'apparato motore del
rimorchiatore  di  cui  alla  lettera  d)  deve essere munito di rete
parascintille.