Art. 22.
              Ammissibilita' all'imbarco di recipienti
                e cisterne contenenti gas (classe 2)
  l.  Sono  ammessi  all'imbarco  soltanto  gas della presente classe
contenuti  in  recipienti  o  cisterne  e  relativi  accessori le cui
caratteristiche  di  costruzione,  collaudo e revisione devono essere
conformi ai requisiti prescritti dal codice IMDG e:
    a) dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  di  attuazione  delle direttive del Parlamento e del
Consiglio  dell'Unione  europea  in  materia  di ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati membri relativamente al trasporto di merci
pericolose su strada, o in alternativa;
    b) dal  decreto  legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive
modificazioni,  relativo  all'attuazione  della direttiva n. 96/49/CE
del Consiglio dell'Unione europea, del 23 luglio 1996, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto  di  merci  pericolose  per  ferrovia, e della direttiva n.
96/87/CE della Commissione dell'Unione europea, del 13 dicembre 1996,
che  adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva  n.  96/49/CE  del
Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli
Stati  membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia,
e successive modificazioni.
  2. I recipienti e cisterne costruiti prima del 1° gennaio 2003, non
conformi  alla  normativa  sopraccitata  possono essere utilizzati, a
bordo delle navi in navigazione nazionale, fino a quando mantengano i
requisiti di sicurezza prescritti.
 
          Note all'art. 22:
              - Il   testo  dell'art.  229  del  decreto  legislativo
          30 aprile   1992,  n.  285  (Nuovo  Codice  della  strada),
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n.
          114, supplemento ordinario n. 74, e' il seguente
              «Art.  229  (Attuazione di direttive comunitarie). - 1.
          Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria
          ai  sensi  dell'art.  4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le
          direttive   comunitarie,  nelle  materie  disciplinate  dal
          presente  codice,  sono  recepite  con decreti dei Ministri
          della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da
          emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque,
          non  oltre  dodici  mesi  dalla  loro  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.».
              - Il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999,  n. 41, e
          successive  modificazioni, reca: Attuazione delle direttive
          96/49/CE   e   96/87/CE  relative  al  trasporto  di  merci
          pericolose  per  ferrovia  ed  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 27 febbraio 1999, n. 48.