Art. 22. Ammissibilita' all'imbarco di recipienti e cisterne contenenti gas (classe 2) l. Sono ammessi all'imbarco soltanto gas della presente classe contenuti in recipienti o cisterne e relativi accessori le cui caratteristiche di costruzione, collaudo e revisione devono essere conformi ai requisiti prescritti dal codice IMDG e: a) dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di attuazione delle direttive del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente al trasporto di merci pericolose su strada, o in alternativa; b) dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/49/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 23 luglio 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e della direttiva n. 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 96/49/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni. 2. I recipienti e cisterne costruiti prima del 1° gennaio 2003, non conformi alla normativa sopraccitata possono essere utilizzati, a bordo delle navi in navigazione nazionale, fino a quando mantengano i requisiti di sicurezza prescritti.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario n. 74, e' il seguente «Art. 229 (Attuazione di direttive comunitarie). - 1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.». - Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successive modificazioni, reca: Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1999, n. 48.