Art. 25.
                   Operazioni di imbarco e sbarco
                 di materie comburenti (classe 5.1)
  1.  Durante  le  operazioni  di  imbarco  e  sbarco  devono  essere
osservate le seguenti ulteriori disposizioni:
    a) devono  essere  prese  precauzioni  allo  scopo  di evitare la
penetrazione  delle  materie  comburenti  nelle  sentine  ed in altri
locali   in   cui  possono  essere  contenute  materie  combustibili,
facilmente ossidabili;
    b) prima di imbarcare i colli contenenti materie comburenti, deve
essere   accertato  che  nei  locali  non  siano  presenti  materiali
combustibili  facilmente  ossidabili,  esclusi  quelli  eventualmente
necessari per lo stivaggio dei colli;
    c) per  il  rizzaggio  e  la  protezione  dei colli devono essere
impiegati,  per  quanto  possibile,  materiali  non  combustibili. Il
fardaggio con legno deve essere, per quanto possibile, evitato.