Art. 27. Operazioni di sosta in porto e di imbarco e sbarco di materie radioattive (classe 7) 1. In caso di sosta di materie radioattive, anche in seguito a trasbordo da una nave ad un'altra dello stesso vettore, o di vettori diversi, o in caso di sosta di navi trasportanti i colli medesimi, il vettore deve preventivamente informare della durata presumibile della sosta l'autorita' marittima interessata, la quale, sentiti il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il locale commissariato di P.S., e le autorita' sanitarie del porto, puo' stabilire particolari prescrizioni, informandone il competente Ufficio territoriale del Governo. 2. Prima della discarica, i locali debbono essere convenientemente arieggiati allo scopo di eliminare i gas che vi fossero eventualmente accumulati. 3. Nelle zone in cui vengono effettuate le operazioni di imbarco e sbarco e nelle loro immediate vicinanze non e' consentita la presenza di altre merci pericolose.