Art. 27.
              Operazioni di sosta in porto e di imbarco
             e sbarco di materie radioattive (classe 7)
  1.  In  caso  di  sosta  di materie radioattive, anche in seguito a
trasbordo  da una nave ad un'altra dello stesso vettore, o di vettori
diversi, o in caso di sosta di navi trasportanti i colli medesimi, il
vettore deve preventivamente informare della durata presumibile della
sosta l'autorita' marittima interessata, la quale, sentiti il Comando
provinciale  dei vigili del fuoco, il locale commissariato di P.S., e
le   autorita'   sanitarie  del  porto,  puo'  stabilire  particolari
prescrizioni,  informandone  il  competente  Ufficio territoriale del
Governo.
  2.  Prima della discarica, i locali debbono essere convenientemente
arieggiati allo scopo di eliminare i gas che vi fossero eventualmente
accumulati.
  3.  Nelle zone in cui vengono effettuate le operazioni di imbarco e
sbarco e nelle loro immediate vicinanze non e' consentita la presenza
di altre merci pericolose.