Art. 28.
      Misure di sicurezza per le materie radioattive (classe 7)
  1. Qualora, nella fase di trasporto o di stazionamento in porto, si
verifichino  incidenti  comportanti  una  presumibile  contaminazione
radioattiva non prevista o un significativo incremento del rischio di
esposizione   delle   persone,   il   vettore  deve  darne  immediata
comunicazione  al  locale  Ufficio  territoriale  del  Governo  ed al
Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco, nonche' alle strutture
sanitarie locali preposte.
  2.  Il  comandante  di  una  nave  che  trasporta  colli contenenti
materiale  radioattivo  o  chi  per esso deve ricevere dal caricatore
adeguate  istruzioni  che  gli  consentano  di prendere gli opportuni
provvedimenti  in  caso di incidente, soprattutto per quanto riguarda
la eventuale contaminazione delle persone.
  3.  In  caso  di  incidente  da cui derivi un danneggiamento grave,
apparente  o  probabile,  con o senza perdita del contenuto, di colli
contenenti   materiali  radioattivi,  il  comandante  deve  avvertire
tempestivamente  l'autorita'  marittima  del porto nazionale di primo
approdo  che  provvede ad informare immediatamente l'Amministrazione,
l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT),  il  locale  Ufficio  territoriale  del Governo ed il Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco.  Nel  caso  la nave sia diretta
all'estero occorre, analogamente, informare l'autorita' marittima del
porto  di  primo  approdo.  Gli  interventi  che si dovessero rendere
necessari  a  seguito  dell'incidente dovranno seguire le indicazioni
delle schede di emergenza (EmS) del codice IMDG.
  4.  Quando  un  collo  radioattivo  e' danneggiato o presenta delle
fuoriuscite,  la  zona deve essere isolata e soggetta, al primo porto
di  scalo,  a  controllo  di  contaminazione  da  parte di un esperto
qualificato e, se necessario, decontaminata.
  5.  Deve essere evitato per quanto possibile che l'acqua potabile e
le  derrate  alimentari,  che  possono  essere  state  contaminate in
seguito all'incidente, siano comunque consumate prima di essere state
controllate   e   dichiarate   esenti   da  pericolo  da  un  esperto
qualificato.
  6.  L'esperto qualificato indicato nei commi 4 e 5 e' quello di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
 
          Nota all'art. 28:
              - Il   decreto   legislativo   17 marzo  1995,  n.  230
          (Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom
          e  92/3/Euratom  e  96/29/Euratom  in materia di radiazioni
          ionizzanti),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del
          13 giugno 1995, n. 136.