Art. 28. Misure di sicurezza per le materie radioattive (classe 7) 1. Qualora, nella fase di trasporto o di stazionamento in porto, si verifichino incidenti comportanti una presumibile contaminazione radioattiva non prevista o un significativo incremento del rischio di esposizione delle persone, il vettore deve darne immediata comunicazione al locale Ufficio territoriale del Governo ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, nonche' alle strutture sanitarie locali preposte. 2. Il comandante di una nave che trasporta colli contenenti materiale radioattivo o chi per esso deve ricevere dal caricatore adeguate istruzioni che gli consentano di prendere gli opportuni provvedimenti in caso di incidente, soprattutto per quanto riguarda la eventuale contaminazione delle persone. 3. In caso di incidente da cui derivi un danneggiamento grave, apparente o probabile, con o senza perdita del contenuto, di colli contenenti materiali radioattivi, il comandante deve avvertire tempestivamente l'autorita' marittima del porto nazionale di primo approdo che provvede ad informare immediatamente l'Amministrazione, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), il locale Ufficio territoriale del Governo ed il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Nel caso la nave sia diretta all'estero occorre, analogamente, informare l'autorita' marittima del porto di primo approdo. Gli interventi che si dovessero rendere necessari a seguito dell'incidente dovranno seguire le indicazioni delle schede di emergenza (EmS) del codice IMDG. 4. Quando un collo radioattivo e' danneggiato o presenta delle fuoriuscite, la zona deve essere isolata e soggetta, al primo porto di scalo, a controllo di contaminazione da parte di un esperto qualificato e, se necessario, decontaminata. 5. Deve essere evitato per quanto possibile che l'acqua potabile e le derrate alimentari, che possono essere state contaminate in seguito all'incidente, siano comunque consumate prima di essere state controllate e dichiarate esenti da pericolo da un esperto qualificato. 6. L'esperto qualificato indicato nei commi 4 e 5 e' quello di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Nota all'art. 28: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom, 90/641/Euratom e 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136.