Art. 29.
        Imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi
                 Campo di applicazione e disciplina
  1.  Le disposizioni del presente capo si applicano agli imballaggi,
grandi  imballaggi  ed  ai  contenitori  intermedi  utilizzati per il
trasporto di merci pericolose ad esclusione di quelli previsti per la
classe  2,  gas,  per  la  classe  6.2,  materie  infettanti,  quando
applicabili, e per la classe 7, materie radioattive.
  2.  Gli  imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi
per  il  trasporto  di  merci pericolose devono essere conformi ad un
tipo  di  costruzione  sottoposto  alle prove ed approvato secondo le
prescrizioni previste dal codice IMDG.
  3. E' consentito l'utilizzo di colli utilizzati per il trasporto di
merci  pericolose provenienti da altri modi di trasporto od omologati
all'estero  sui quali sia impressa una marcatura equivalente a quella
prevista dal codice IMDG.