Art. 29. Imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi Campo di applicazione e disciplina 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli imballaggi, grandi imballaggi ed ai contenitori intermedi utilizzati per il trasporto di merci pericolose ad esclusione di quelli previsti per la classe 2, gas, per la classe 6.2, materie infettanti, quando applicabili, e per la classe 7, materie radioattive. 2. Gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi ad un tipo di costruzione sottoposto alle prove ed approvato secondo le prescrizioni previste dal codice IMDG. 3. E' consentito l'utilizzo di colli utilizzati per il trasporto di merci pericolose provenienti da altri modi di trasporto od omologati all'estero sui quali sia impressa una marcatura equivalente a quella prevista dal codice IMDG.