Art. 31.
        Modalita' di rilascio dell'autorizzazione. Validita'
  1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, l'organismo invia apposita
istanza all'Amministrazione, corredata dalla seguente documentazione:
    a) elenco  delle  tipologie  di  imballaggi,  grandi imballaggi e
contenitori intermedi che si intendono approvare;
    b) dettagliata  descrizione  delle  attrezzature  necessarie  per
l'esecuzione delle prove previste dal codice IMDG;
    c) piano di qualificazione del personale;
    d) documentazione  attinente  il  sistema  di  qualita'  adottato
certificato da un ente riconosciuto dallo Stato;
    e) dichiarazione  che  il  richiedente  non  produce  imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi.
  2.  Entro  novanta  giorni dalla data di ricezione della richiesta,
l'Amministrazione,   espletati   tutti   gli   accertamenti  ritenuti
necessari,   rilascia,  in  caso  di  esito  positivo  degli  stessi,
l'autorizzazione,  contenente eventuali prescrizioni, la tipologia di
imballaggio   dei   grandi   imballaggi   e   contenitori   intermedi
autorizzata,  nonche'  la  sigla  di identificazione da apporre sugli
imballaggi, grandi imballaggi e sui contenitori intermedi.
  3.  I  novanta giorni di cui al comma 2 sono sospesi per il periodo
necessario  a  ricevere  la  documentazione integrativa eventualmente
richiesta.
  4.  L'autorizzazione  e'  valida  dieci  anni  nel  presupposto che
rimangano  invariate  le  condizioni  illustrate nella documentazione
fornita ai sensi del comma 1 e nelle prescrizioni. Ogni variante deve
essere comunicata all'Amministrazione ed approvata dalla stessa.
  5.    L'autorizzazione    puo'    essere    sospesa    o   ritirata
dall'Amministrazione, qualora non risultino soddisfatte le condizioni
di cui al comma 1 e degli articoli 32 e 33.
  6.  Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto almeno sei
mesi prima della data di scadenza della stessa.
  7. Le autorizzazioni gia' rilasciate prima della data di entrata in
vigore  del  presente regolamento, conservano la loro validita' per i
due  anni successivi a tale data; almeno sei mesi prima della data di
scadenza di detto termine, i soggetti gia' titolari di autorizzazioni
devono  presentare  all'Amministrazione  l'istanza di cui al comma 1,
per essere autorizzati in conformita' alle presenti norme.
  8.  L'Amministrazione  verifica  periodicamente, ed al massimo ogni
due  anni, la permanenza dei requisiti soggettivi in capo al soggetto
autorizzato,   nonche'   il   corretto   esercizio   delle  attivita'
autorizzate ai sensi dell'articolo 30.
  9.  Le eventuali spese derivanti dall'espletamento dell'istruttoria
finalizzata  al  rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione di cui ai
commi  2  e  6  sono  a  carico del richiedente, sulla base del costo
effettivo  del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da
stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e finanze, da
adottare  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.