Art. 31. Modalita' di rilascio dell'autorizzazione. Validita' 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, l'organismo invia apposita istanza all'Amministrazione, corredata dalla seguente documentazione: a) elenco delle tipologie di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi che si intendono approvare; b) dettagliata descrizione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle prove previste dal codice IMDG; c) piano di qualificazione del personale; d) documentazione attinente il sistema di qualita' adottato certificato da un ente riconosciuto dallo Stato; e) dichiarazione che il richiedente non produce imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi. 2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, l'Amministrazione, espletati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia, in caso di esito positivo degli stessi, l'autorizzazione, contenente eventuali prescrizioni, la tipologia di imballaggio dei grandi imballaggi e contenitori intermedi autorizzata, nonche' la sigla di identificazione da apporre sugli imballaggi, grandi imballaggi e sui contenitori intermedi. 3. I novanta giorni di cui al comma 2 sono sospesi per il periodo necessario a ricevere la documentazione integrativa eventualmente richiesta. 4. L'autorizzazione e' valida dieci anni nel presupposto che rimangano invariate le condizioni illustrate nella documentazione fornita ai sensi del comma 1 e nelle prescrizioni. Ogni variante deve essere comunicata all'Amministrazione ed approvata dalla stessa. 5. L'autorizzazione puo' essere sospesa o ritirata dall'Amministrazione, qualora non risultino soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 e degli articoli 32 e 33. 6. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto almeno sei mesi prima della data di scadenza della stessa. 7. Le autorizzazioni gia' rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, conservano la loro validita' per i due anni successivi a tale data; almeno sei mesi prima della data di scadenza di detto termine, i soggetti gia' titolari di autorizzazioni devono presentare all'Amministrazione l'istanza di cui al comma 1, per essere autorizzati in conformita' alle presenti norme. 8. L'Amministrazione verifica periodicamente, ed al massimo ogni due anni, la permanenza dei requisiti soggettivi in capo al soggetto autorizzato, nonche' il corretto esercizio delle attivita' autorizzate ai sensi dell'articolo 30. 9. Le eventuali spese derivanti dall'espletamento dell'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 6 sono a carico del richiedente, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.