Art. 32.
         Approvazione degli imballaggi dei grandi imballaggi
                     e dei contenitori intermedi
  1.   Ai   fini   dell'approvazione  degli  imballaggi,  dei  grandi
imballaggi   e   dei   contenitori  intermedi,  il  richiedente  deve
presentare apposita istanza all'organismo autorizzato presso il quale
intende  effettuare le prove, mettendo a disposizione dello stesso la
documentazione tecnica ed i campioni.
  2. L'organismo autorizzato procede, a richiesta dell'interessato, a
sottoporre  il  prototipo  alle  prove  prescritte dal codice IMDG e,
sotto  la  responsabilita'  dello  stesso, dagli altri regolamenti di
trasporto.
  3.  L'organismo  autorizzato  e'  tenuto, entro trenta giorni dalla
data  di effettuazione delle prove, a compilare il rapporto di prova,
contenente  le modalita' ed i risultati delle prove effettuate, ed il
relativo     certificato     di     approvazione    da    trasmettere
all'Amministrazione ed all'interessato.
  4. L'approvazione viene rilasciata a condizione che:
    a) il prototipo superi con esito positivo le prove previste;
    b) il   richiedente  abbia  dimostrato  di  avere  le  necessarie
capacita'  tecniche  ed  organizzative,  mediante la presentazione di
apposita     autocertificazione,     corredata    dalla    necessaria
documentazione,  al  fine di garantire che la produzione mantenga gli
stessi standard qualitativi del prototipo approvato.
  5.   Il   rapporto   di   prova,   secondo   un  modello  approvato
dall'Amministrazione, deve contenere le seguenti indicazioni:
    a) organismo che ha effettuato le prove;
    b) richiedente le prove;
    c) fabbricante;
    d) descrizione  dell'imballaggio  o  del grande imballaggio o del
contenitore intermedio;
    e) disegno costruttivo;
    f) caratteristiche dei materiali, modalita' costruttive e tipo di
costruzione;
    g) prove effettuate e loro risultati;
    h) marcature da apporre.
  6.   Il  certificato  di  approvazione,  rilasciato  dall'organismo
autorizzato,   deve   contenere  l'indicazione  del  richiedente,  la
marcatura  da  apporre  sugli imballaggi, sui grandi imballaggi e sui
contenitori  intermedi  e le caratteristiche principali del prototipo
approvato, secondo un modello definito dall'Amministrazione.
  7.  Il  richiedente,  con  l'apposizione della marcatura, assume la
responsabilita'   che  gli  imballaggi,  i  grandi  imballaggi  ed  i
contenitori intermedi sono conformi al prototipo approvato.