Art. 34.
                           Certificazioni
  1.  I  certificati  di  approvazione  degli  imballaggi, dei grandi
imballaggi  e  dei  contenitori  intermedi  rilasciati dall'organismo
autorizzato ai sensi dell'articolo 30 hanno validita' quinquennale.
  2.  Il  rinnovo del certificato di approvazione e' richiesto almeno
sei   mesi   prima  della  data  di  relativa  scadenza;  l'organismo
autorizzato  alla  certificazione  deve  provvedere al rilascio della
stessa entro la suddetta data di scadenza.
  3.  I  certificati  di  approvazione  degli  imballaggi, dei grandi
imballaggi  e  dei contenitori intermedi gia' rilasciati alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  mantengono  la loro
validita' fino a cinque anni dalla data di emissione.
  4.  I  certificati di cui al comma 3, scaduti o in scadenza nei sei
mesi   successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  dovranno  essere rinnovati nel termine di un anno dalla
data di entrata in vigore dello stesso.
  5.  Il  rinnovo  dei  certificati  di  cui  ai  commi  1 e 3 non e'
subordinato  alla ripetizione delle prove prescritte dal codice IMDG,
in assenza di modifiche alle norme tecniche di approvazione.