Art. 34. Certificazioni 1. I certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi rilasciati dall'organismo autorizzato ai sensi dell'articolo 30 hanno validita' quinquennale. 2. Il rinnovo del certificato di approvazione e' richiesto almeno sei mesi prima della data di relativa scadenza; l'organismo autorizzato alla certificazione deve provvedere al rilascio della stessa entro la suddetta data di scadenza. 3. I certificati di approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei contenitori intermedi gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validita' fino a cinque anni dalla data di emissione. 4. I certificati di cui al comma 3, scaduti o in scadenza nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere rinnovati nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. 5. Il rinnovo dei certificati di cui ai commi 1 e 3 non e' subordinato alla ripetizione delle prove prescritte dal codice IMDG, in assenza di modifiche alle norme tecniche di approvazione.