Art. 36.
                             Abrogazioni
  1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
    a) il  regolamento  per  l'imbarco,  trasporto per mare, sbarco e
trasbordo  delle  merci  pericolose  in  colli, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1968, n. 1008, e le relative
norme provvisorie allegate;
    b)  il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile in data
15 maggio  1972,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  214 del 18 agosto 1972, recante norme per il trasporto
marittimo  di  merci  pericolose  in colli caricate su veicoli aventi
mezzi  di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari
oppure contenuti in casse mobili (contenitori);
    c) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
22 luglio  1972,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante approvazione delle norme
particolari  per  l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo
sbarco  di  merci  pericolose  in  colli appartenenti alla classe 9 -
materie pericolose diverse;
    d) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
5 novembre  1973,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  328  del  21 dicembre 1973, recante approvazione delle
norme   per  il  trasporto  marittimo  di  colli  contenenti  piccole
quantita' di una o piu' sostanze chimiche pericolose;
    e) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
4 giugno  1981,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  188  del  10 luglio 1981, recante nome particolari per
l'imbarco,  il  trasporto  per  mare, lo sbarco ed il trasbordo delle
merci  pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi,
gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione);
    f) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
10 gennaio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26 del
31 gennaio   1985,  recante  norme  per  il  trasporto  marittimo  di
esplosivi in colli caricati in cointainers;
    g) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
10 gennaio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26 del
31 gennaio  1985,  recante  norme  per  il  trasporto marittimo degli
esplosivi  in  colli  caricati  su  veicoli  stradali aventi mezzi di
propulsione propria o rimorchiabili;
    h) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
23 maggio   1985,   e   successive   modificazioni,   pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio
1985, recante norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo
di   merci  pericolose  in  colli:  generalita',  tipi  e  requisiti,
prescrizioni relative alle prove;
    i) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
16 maggio  1986,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  1986,  recante  approvazione delle
etichette  di  pericolo  da  applicare  sui  colli  contenenti  merci
pericolose;
    l)  il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile in data
20 settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del
14 gennaio  1987,  recante  approvazione  delle norme particolari per
l'imbarco,  il  trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo di merci
pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi);
    m) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
23 settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del
14 gennaio  1987,  recante  approvazione  delle norme particolari per
l'imbarco,  il  trasporto  per  mare, lo sbarco ed il trasbordo delle
merci  pericolose  in  colli  appartenenti  alla  classe 5.1 (materie
comburenti);
    n) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
25 settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 10 del
14 gennaio  1987,  recante  approvazione  delle  nome particolari per
l'imbarco,  il  trasporto  per  mare,  lo sbarco e il trasbordo delle
merci pericolose in colli appartenenti alla classe 8 (corrosivi);
    o) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
14 maggio   1990,   e   successive   modificazioni,   pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno
1990,  recante norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto
marittimo   di  merci  pericolose:  generalita',  tipi  e  requisiti,
prescrizioni relative alle prove;
    p) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
22 luglio  1991,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme sulla separazione
delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave;
    q) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
22 luglio  1991,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme per i contenitori
cisterna, i veicoli cisterna stradali e i veicoli cisterna ferroviari
da adibire al trasporto marittimo di gas liquefatti refrigerati della
classe 2;
    r) il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  in data
31 ottobre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 294 del
16 dicembre  1991, recante trasporto marittimo di merci pericolose in
colli;
    s) gli  articoli 1, 2, 3, 7, comma 1, 9, comma 2, 10, 13, 14 e 15
del  decreto del Ministro della marina mercantile 31 ottobre 1991, n.
459, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo di
rifiuti in colli;
    t) il  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in  data  18 aprile  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del  14 maggio  2003, recante trasporto marittimo di merci pericolose
allo   stato  liquido  o  allo  stato  di  gas  liquefatti  poste  in
contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari.