Art. 36. Abrogazioni 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, e le relative norme provvisorie allegate; b) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 15 maggio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricate su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori); c) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 18 agosto 1972, recante approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco di merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse; d) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 5 novembre 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 328 del 21 dicembre 1973, recante approvazione delle norme per il trasporto marittimo di colli contenenti piccole quantita' di una o piu' sostanze chimiche pericolose; e) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 4 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 10 luglio 1981, recante nome particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2 (gas compressi, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione); f) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 10 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in cointainers; g) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 10 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, recante norme per il trasporto marittimo degli esplosivi in colli caricati su veicoli stradali aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili; h) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 23 maggio 1985, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1985, recante norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove; i) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 16 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 1986, recante approvazione delle etichette di pericolo da applicare sui colli contenenti merci pericolose; l) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 20 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987, recante approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo di merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi); m) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 23 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987, recante approvazione delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 5.1 (materie comburenti); n) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 25 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1987, recante approvazione delle nome particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 8 (corrosivi); o) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 14 maggio 1990, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, recante norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose: generalita', tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove; p) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme sulla separazione delle merci pericolose incompatibili caricate su una stessa nave; q) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, recante norme per i contenitori cisterna, i veicoli cisterna stradali e i veicoli cisterna ferroviari da adibire al trasporto marittimo di gas liquefatti refrigerati della classe 2; r) il decreto del Ministro della marina mercantile in data 31 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1991, recante trasporto marittimo di merci pericolose in colli; s) gli articoli 1, 2, 3, 7, comma 1, 9, comma 2, 10, 13, 14 e 15 del decreto del Ministro della marina mercantile 31 ottobre 1991, n. 459, concernente regolamento recante norme sul trasporto marittimo di rifiuti in colli; t) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003, recante trasporto marittimo di merci pericolose allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari.