Art. 37.
                Modifiche al regolamento di sicurezza
  1.  Gli  articoli 175  e  176  del  regolamento  di sicurezza, sono
sostituiti dai seguenti:
  «Art.  175  (Norme  applicabili  alle  navi adibite al trasporto di
autoveicoli). - .1.  Tutte  le navi di bandiera nazionale o straniera
soggette   alla   convenzione   costruite  il  1° settembre  1984,  o
posteriormente,   devono   rispondere  alle  pertinenti  norme  della
convenzione stessa.
  2.  Tutte  le  navi di bandiera nazionale o straniera soggette alla
convenzione  costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di
bandiera  nazionale o straniera non soggette alla convenzione, devono
rispondere  agli  emendamenti 81 della convenzione o, in alternativa,
ai requisiti determinati con provvedimento del Ministero.
  Art.  176  (Certificazione  per  il trasporto di autoveicoli). - 1.
Tutte  le  navi  di  bandiera  nazionale  o  straniera  soggette alla
convenzione  costruite prima del 1° settembre 1984 e tutte le navi di
bandiera nazionale o straniera non soggette alla convenzione, ai fini
del  trasporto  di  autoveicoli  con carburante nel serbatoio, devono
essere  in  possesso  di  "attestazione di idoneita'" al trasporto di
autoveicoli   con  carburante  nel  serbatoio,  rilasciata  dall'ente
tecnico    o,    in   alternativa,   di   certificazione   rilasciata
dall'Amministrazione  di  bandiera  o  da  un  ente autorizzato dalla
stessa,   attestante   la   rispondenza  agli  emendamenti  81  della
Convenzione.».