Art. 38.
                 Modifiche al decreto del Presidente
               della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato
A.2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407,  la  relazione  tecnica  da  presentarsi a cura del richiedente,
secondo  quanto  prescritto dal comma 2, puo' essere redatta anche da
uno  degli  organismi  notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in
cui  la  relazione  tecnica  non  comprenda  tutti  gli  accertamenti
previsti  dalla  normativa  nazionale,  il  Ministero puo' richiedere
l'effettuazione degli accertamenti mancanti.».
  2.  Al  comma  2  dell'articolo 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato
A.2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407,  qualora  la  relazione  tecnica  sia stata redatta da uno degli
organismi  notificati  di  cui  all'articolo 4, comma 4, del predetto
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  407  del  1999,  gli
ulteriori  accertamenti,  ove  previsti, devono essere richiesti allo
stesso organismo notificato.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 6 giugno 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Storace, Ministro della salute
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 38:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,  n.  347  (Regolamento  recante  semplificazione  dei
          procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o
          materiali  da installare a bordo delle navi mercantili), e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n.
          132.
              - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  347  del 1994, come
          modificati dal presente regolamento:
              «Art.  3 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda
          per   la   dichiarazione  di  tipo  approvato  deve  essere
          depositata o inviata mediante il servizio postale presso il
          Ministero.
              2.  La  domanda  deve  essere corredata dalla relazione
          tecnica  del Registro italiano navale, acquisita a cura del
          richiedente.
              2-bis.   Relativamente  agli  equipaggiamenti  elencati
          nell'allegato   A.2   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da
          presentarsi   a   cura   del  richiedente,  secondo  quanto
          prescritto  dal  comma  2, puo' essere redatta anche da uno
          degli  organismi notificati di cui all'art. 4, comma 4, del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 407 del 1999.
          Nel  caso  in  cui la relazione tecnica non comprenda tutti
          gli  accertamenti  previsti  dalla  normativa nazionale, il
          Ministero    puo'    richiedere    l'effettuazione    degli
          accertamenti mancanti.».
              «Art. 4 (Adozione del provvedimento e termine). - 1. Il
          Ministero  provvede  al  rilascio,  entro centoventi giorni
          decorrenti  dalla  data  di presentazione della domanda, le
          dichiarazioni  di tipo approvato relative, agli apparecchi,
          dispositivi  e  materiali  di  cui  all'art. 1 del presente
          regolamento.
              2. Nel rispetto del termine di cui al precedente comma,
          il  Ministero  chiede  il  parere  della Direzione generale
          della  protezione  civile  e  dei  servizi  antincendi  del
          Ministero  dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi,
          dispositivi  o  materiali  che  si  riferiscono alla difesa
          contro  gli  incendi  e  puo' chiedere al Registro italiano
          navale  ulteriori  accertamenti.  Per  gli  equipaggiamenti
          antincendio  elencati  nell'allegato  A.2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora
          la  relazione  tecnica  sia  stata  redatta  da  uno  degli
          organismi  notificati  di  cui  all'art.  4,  comma  4, del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del
          1999,  gli  ulteriori  accertamenti,  ove  previsti, devono
          essere richiesti allo stesso organismo notificato.
              3.  Il  termine  per la conclusione del procedimento di
          cui al primo comma puo' essere interrotto una sola volta ed
          esclusivamente  per la tempestiva richiesta all'interessato
          di  elementi  integrativi  o di giudizio che non siano gia'
          nella  disponibilita'  dell'amministrazione  e che essa non
          possa acquisire autonomamente.
              4.  Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione e'
          pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.».