Art. 38. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, puo' essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, il Ministero puo' richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti.». 2. Al comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 giugno 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pisanu, Ministro dell'interno Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Storace, Ministro della salute Scajola, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 38: - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1994, n. 132. - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1994, come modificati dal presente regolamento: «Art. 3 (Presentazione della domanda). - 1. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero. 2. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica del Registro italiano navale, acquisita a cura del richiedente. 2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, la relazione tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, puo' essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999. Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, il Ministero puo' richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti.». «Art. 4 (Adozione del provvedimento e termine). - 1. Il Ministero provvede al rilascio, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, le dichiarazioni di tipo approvato relative, agli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'art. 1 del presente regolamento. 2. Nel rispetto del termine di cui al precedente comma, il Ministero chiede il parere della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi e puo' chiedere al Registro italiano navale ulteriori accertamenti. Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, qualora la relazione tecnica sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'art. 4, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999, gli ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato. 3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al primo comma puo' essere interrotto una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. 4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.».