Art. 5.
                              Vigilanza
  1.  L'Autorita'  marittima  vigila  sulle  operazioni  di  imbarco,
stivaggio,  sbarco  e trasbordo delle merci pericolose, ai fini della
sicurezza  della  nave, stabilendo le relative modalita' tenuto conto
delle condizioni locali e delle circostanze speciali.
  2.   La   vigilanza   antincendio   e'   svolta  secondo  modalita'
disciplinate  con  ordinanza dell'autorita' marittima, concordate con
il Comando provinciale dei vigili del fuoco.
  3.  Restano  ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di
polizia doganale.